IMPIANTI DI INNEVAMENTO – ALIQUOTA APPLICABILE
IMPIANTI DI INNEVAMENTO – ALIQUOTA APPLICABILE
(Risoluzione 6/3/08, n. 78/E)
Alle opere di impiantistica sportiva (nella specie, si tratta di impianti di innevamento) che una società deve realizzare con la procedura propria delle opere di accompagnamento ai Giochi olimpici «Torino 2006» non può applicarsi l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per le opere realizzate ai sensi del D.L. n. 2/1987.
Il regime fiscale agevolato disposto, ai fini IVA, dal D.L. n. 2/1987 è applicabile esclusivamente alle opere di impiantistica sportiva realizzate ai sensi e per le finalità del medesimo decreto-legge, ovvero alle opere indicate alle lettere a), b) e c) dell’art. 1 di tale decreto, sempre che vengano realizzate nel rispetto di tutti i requisiti e secondo le modalità (soggetti, programmazione, finanziamenti, procedure, ecc.) stabiliti dal provvedimento stesso.
Gli impianti di innevamento che la società deve realizzare rientrano, invece, nell’ambito delle «Opere di accompagnamento ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», per le quali è prevista un’apposita e distinta procedura di programmazione e stanziamento pubblico, che trae origine dalla legge n. 285/2000 e dalla legge n. 166/2002. Gli impianti di innevamento in questione non rientrano, pertanto, fra le opere disciplinate dal D.L. n. 2/1987, destinatarie dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
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