26.11.2008 - tributi

IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE OLTRE I TERMINI – DETRAIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI.

IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE OLTRE I TERMINI – DETRAIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 14/10/08, n.385/E)

La detrazione del 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo contratto per l’acquisto all’asta di un immobile (che l’ex proprietario si rifiutava di rilasciare) compete anche se il proprietario l’ha adibito ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall’acquisto.
Infatti, per poter usufruire della detrazione è possibile far riferimento, in via analogica, alla disposizione prevista per l’acquisto di immobili locati, in base alla quale – ai fini agevolativi – è necessario che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio dell’immobile da parte dell’inquilino, anziché dal momento dell’acquisto.
L’art. 15, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 917/1986 prevede una detrazione IRPEF – nella misura del 19% – degli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro; quando l’acquisto riguarda un immobile locato, la detrazione spetta a condizione che:
– entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
– entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Nella fattispecie, il contribuente ha contratto un c.d. mutuo prima casa per l’acquisto, ad un’asta giudiziaria, di un immobile da  adibire ad abitazione principale, ed è entrato in possesso dell’immobile a seguito di procedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, esperito nei confronti dell’ex proprietario che si era rifiutato di rilasciarlo.
Pur trattandosi di un’ipotesi diversa dall’acquisto di un immobile locato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possa essere comunque applicata in via analogica la previsione dell’art. 15 citato: pertanto, la detrazione degli interessi pagati in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile compete, a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro 3 mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.


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