02.01.2008 - lavoro

DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – DURC-. NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 20 NOVEMBRE 2007

DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – DURC – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 20 NOVEMBRE 2007

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota del 20 novembre 2007 ha diffuso talune importanti indicazioni sui contenuti della richiesta del documento unico di regolarità contributiva nonché del DURC stesso.
Tali indicazioni traggono origine dai risultati dell’analisi sull’andamento del DURC ed in particolare sul considerevole numero di documenti rilasciati solo da Inail e Inps per lavori edili privati, risultando evidente in questi casi (ad esclusione delle imprese che legittimamente applicano altri contratti, ad esempio quelle di installazione di impianti), l’elusione dell’iscrizione e delle contribuzioni alle Casse Edili.
Su questo tema è intervenuto anche l’Inail con una richiesta di chiarimenti al Ministero che, con la lettera riportata di seguito, puntualizza alcuni aspetti fondamentali sulla materia, anche in considerazione dei comuni obiettivi di contrasto al lavoro irregolare.
In particolare viene dapprima sottolineato che, dalle verifiche effettuate, la maggioranza dei DURC rilasciati solo dagli Istituti si riferisce ad imprese edili che applicano solo parzialmente il contratto collettivo nazionale di lavoro, oltretutto senza iscrizione presso le Casse Edili, sulla base della dichiarazione delle imprese medesime di applicare “altro” contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto a quello di settore.
Il Ministero quindi, ricordando le previsioni di legge che, a diversi fini “prevedono l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro nella sua parte economica e normativa, nell’ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa” richiama specificatamente le norme che conducono all’obbligo, per le imprese edili, di iscrizione e di osservanza integrale della contrattazione collettiva del settore delle costruzioni.
Premesso quanto sopra, il Dicastero ha fornito le seguenti indicazioni agli Istituti e al Comitato della bilateralità per la modifica della procedura informatica per il rilascio del DURC:
a) nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va ‘’necessariamente” riportata l’espressa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa richiedente;
b) le imprese che applicano il contratto dell’edilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa Edile a pena di improcedibilità della richiesta;
c) il documento unico di regolarità contributiva deve “necessariamente” contenere l’indicazione in ordine al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell’edilizia, devono essere altresì indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa Edile.
Di seguito si pubblica la nota in commento.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Roma 20/11/2007
Prot. 25/I/0015356

Oggetto: procedura informatica per il rilascio del Documento Unico dl Regolarità Contributiva (DURC) – indicazione sui contenuti della richiesta e contenuti del documento.

Dall’analisi dei dati riferiti al rilascio dei DURC nell’ambito dei lavori edili emerge un dato significativo, ancorché anomalo, in base al quale oltre il 50% dei certificati per i lavori edili vengono rilasciati dagli Istituti e non dalle Casse edili sulla base della dichiarazione dell’impresa di applicate “altro” contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto a quello del settore delle costruzioni.
L’approfondimento di tali fattispecie ha portato a verificare che l’indicazione relativa alla applicazione di un CCNL diverso d quello edile non si riferisce alle solo imprese non inquadrate nel settore dell’edilizia ma anche alle imprese edili che applicano solo parzialmente il CCNL di tale settore, senza provvedere fra l’altro alla iscrizione presso le Casse edili.
Tale modalità operativa non può considerarsi in linea con le previsioni di legge che, a diversi fini, prevedono l’applicazione del contatto collettivo nella sua parte economico e normativa, nell’ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa.
Più specificatamente va ricordato che:
– l’impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni” (art. 118, D.Lgs.. n. 163/2006);
– l’impresa che opera nell’ambito del mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art, 3, comma 8 lett., b), D.Lgs.. n. 494/96) e quindi alla iscrizione alla Cassa edile;
– l’impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente in base al comma 1175 della legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006).
Al fine di ovviare a questa forma di elusione degli obblighi in materia di contribuzione nei confronti delle Casse edili, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni agli Istituti nonché al Comitato della bilateralità affinché valutino l’opportunità di apportare le opportune modifiche alla procedura informatica di rilascio del Documento secondo quanto segue:
a) nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va “necessariamente” riportata l’espressa indicazione del contatto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa richiedente;
b) le imprese che applicano il contratto dell’edilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa edile a pena di improcedibilità della richiesta;
c) il documento unico di regolarità contributiva deve “necessariamente” contenere l’indicazione in ordine al contatto collettivo nazionale di lavor applicato dall’impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell’edilizia, devono essere altresì indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa edile.


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