CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE – OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DATI RELATIVI AI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE – OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DATI RELATIVI AI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
Secondo quanto previsto dallarticolo 26 del regolamento comunitario 561/2006 dal 1° gennaio 2008, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci su strada di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovrà essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli su strada, i fogli di registrazione dei tempi di guida e di riposo della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.
Se il conducente è alla guida di un automezzo dotato di tachigrafo digitale dovrà esibire la propria carta del conducente, da cui le forze dellordine possono verificare gli stessi dati.
Nel caso in cui il conducente abbia guidato sia veicoli con cronotachigrafo analogico sia mezzi con cronotachigrafo digitale lautista deve esibire tanto la carta conducente quanto i fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni precedenti.
Linosservanza del nuovo obbligo è soggetto alle sanzioni previste dallart. 179, comma 3, del codice della strada, (circolazione di un veicolo sprovvisto dei necessari fogli di registrazione o della necessaria carta conducente) che comportano il pagamento di una somma da un minimo di 713 ad un massimo di 2.853 euro.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941