COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO – NUOVA PROCEDURA – DECRETO INTERMINISTERIALE 30/10/2007
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO – NUOVA PROCEDURA DECRETO INTERMINISTERIALE 30/10/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, recante Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti.
Il Decreto in commento, che entra in vigore l’11 gennaio 2008, innova profondamente la disciplina delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sostituendo le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all’INPS, all’INAIL e al Ministero del lavoro. Inoltre il decreto prevede che tali comunicazioni debbano essere inoltrate esclusivamente in via telematica, pur dettando una specifica disciplina.
In primo luogo, dall’11 gennaio 2008, il Decreto 30 ottobre 2007 introduce nuovi modelli, che sostituiscono quelli precedentemente in vigore, da utilizzare obbligatoriamente per le comunicazioni sopra richiamate.
Inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto è stabilito che l’invio dei modelli in parola ai servizi dell’impiego competenti vale anche ai fini degli obblighi relativi alle comunicazioni dovute nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inail, dell’Inps nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (cosiddetta “pluriefficacia delle comunicazioni al Centro per l’impiego”).
Infine è introdotto l’accentramento dell’invio delle comunicazioni obbligatorie che consente ai datori di lavoro che operano su due o più regioni, di accentrare l’invio delle comunicazioni presso un solo centro per l’impiego.
Peraltro per i datori di lavoro della provincia di Brescia non dovrebbero esserci particolari novità dal punto di vista operativo. Infatti, fin dal 2 luglio 2007 il Settore Lavoro della Provincia di Brescia ha individuato il canale telematico quale metodo esclusivo di inoltro delle comunicazioni obbligatorie inerenti i rapporti di lavoro ed il prospetto informativo previsto dalla Legge 68/99.
Dunque le imprese della provincia di Brescia dovranno continuare ad utilizzare il sito internet della Provincia di Brescia, all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/, per inviare le comunicazioni in parola.
Si riepilogano qui di seguito le più importanti novità introdotte dal provvedimento di cui trattasi.
1) Comunicazioni al Centro per l’impiego Nuova modulistica
Con l’entrata in vigore del Decreto, trova applicazione quanto disposto dalla Legge n.296/2006 in materia di comunicazioni da rendere ai Centri per l’impiego. A tal fine si rammenta che gli obblighi di comunicazione cui deve adempiere il datore di lavoro ricorrono nelle seguenti ipotesi:
a) Instaurazione del rapporto di lavoro.
E’ confermato il meccanismo, già in vigore per il settore edile, della comunicazione da effettuarsi il giorno prima della instaurazione del rapporto di lavoro.
L’omissione o il ritardo della comunicazione è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore interessato.
b) Variazioni del rapporto di lavoro – proroga e trasformazione.
Al Centro per l’impiego vanno comunicate le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
– trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
– proroga del termine inizialmente fissato;
– trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
– trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
– trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
– trasformazione da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato;
– trasferimento del lavoratore;
– distacco del lavoratore;
– modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
– trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
Tali comunicazioni vanno effettuate entro 5 giorni dal loro verificarsi al Centro per l’impiego.
L’omissione o il ritardo nell’invio della comunicazione sono sanzionabili e comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore interessato.
c) Cessazione del rapporto di lavoro
In caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a termine la comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni al Centro per l’impiego.
L’omissione o il ritardo nell’invio della comunicazione sono sanzionabili e comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 154 per ogni lavoratore interessato.
d) Nuova modulistica
Con il Decreto sono stati approvati i nuovi modelli di comunicazione che, per i casi di interesse, sono:
– MOD. Unificato Lav. Serve per comunicare: 1) l’instaurazione del rapporto di lavoro; 2) le variazioni, eccettuate quelle concernenti la modifica di ragione sociale e il trasferimento d’azienda o ramo di essa; 3) la cessazione del rapporto.
– MOD Unificato – VAR Datori, per comunicare la variazione della ragione sociale, nonchè il trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
– MOD Unificato Urg, per le comunicazioni sintetiche da effettuare entro il giorno antecedente l’assunzione nelle situazioni di urgenza connessa ad esigenze produttive. Entro il primo giorno utile deve poi essere inviato il modulo Unificato Lav.
Si ribadisce che l’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato esclusivamente in via telematica.
Il modello Unificato Urg, deve altresì essere utilizzato in forma cartacea per la comunicazione sintetica d’urgenza al fax service nazionale al numero 848 800 131 in caso di mancato funzionamento del servizio informatico. Il mancato funzionamento può riguardare tanto il servizio informatico del Centro per l’Impiego (per la Provincia di Brescia, dell’applicativo Sintesi), quanto il sistema informatico dell’impresa.
– Nel primo caso, l’anomalia è attestata dal Servizio competente: secondo le regole stabilite dalla Regione Lombardia, la Provincia di Brescia rilascia l’attestazione ove il malfunzionamento si sia protratto per almeno 6 ore.
– Nel secondo caso, le cause del malfunzionamento devono essere documentate dall’impresa, ove richiesto.
– Nell’ipotesi di malfunzionamento, il modello cartaceo Unificato Urg, deve essere inviato al fax service entro i termini stabiliti per la comunicazione di cui trattasi e pertanto: – entro le ore 24 del giorno precedente, se trattasi di instaurazione del rapporto (salva l’ipotesi della forza maggiore); – entro i cinque giorni dall’evento, se trattasi di variazioni del rapporto o di cessazione del rapporto. Inoltre, nel primo giorno utile successivo deve essere inviata la comunicazione ordinaria telematica al Centro per l’Impiego.
Tali nuovi moduli sostituiscono ogni altro modello precedentemente utilizzato per le comunicazioni.
2) Pluriefficacia delle Comunicazioni al Centro per l’impiego – Abrogazione dell’obbligo di Denuncia Nominativa Assicurati (DNA) all’Inail e di Comunicazione alla Prefettura-UTG
Come già detto, le comunicazioni inviate al competente Centro per l’Impiego sono valide anche, per quanto interessa le imprese edili, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Inail e della Prefettura-UTG per quanto riguarda i rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari.
Pertanto dall’11 gennaio 2008:
– è abrogato l’obbligo di comunicare all’INAIL, in caso di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio e dunque cessa l’obbligo di inviare all’Inail la DNA;
– è abrogato l’obbligo del datore di lavoro di comunicare alla Prefettura-UTG qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero nonché l’obbligo di comunicare, entro 5 giorni dall’evento, la data d’inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.
Peraltro rimane l’obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla Prefettura-UTG Sportello Unico per l’immigrazione, il modello Q, quando previsto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, nel caso di assunzione di lavoratori extracomunitari già regolarmente presenti in Italia.
3) Accentramento
Consente ai datori di lavoro con sedi di lavoro dislocate in due o più regioni, di effettuare le comunicazioni obbligatorie avvalendosi di uno solo dei servizi informatici messi a disposizione nelle diversi sedi.
L`accentramento non è possibile per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i contratti di apprendistato, per i quali andranno rispettate le modalità afferenti i singoli sistemi regionali.
I soggetti che intendono avvalersi dell’accentramento devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale specificando il servizio informatico regionale prescelto.
La modalità di comunicazione di accentramento è qui di seguito riassunta:
– compilare la richiesta della comunicazione di accentramento sul sito del Ministero del Lavoro;
– i dati indicati nella richiesta inviata telematicamente saranno utilizzati per la creazione della Comunicazione di Accentramento che, unitamente ad una copia del documento di identità del dichiarante, dovrà essere inviata al numero di fax 848800363.
Qualora si dovessero verificare problemi tecnici si dovrà inviare una e-mail ad aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it, specificando nome e cognome, un numero di telefono dove essere rintracciati e la descrizione del malfunzionamento riscontrato.
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