BONUS VOLUMETRICI IN LOMBARDIA – D.D.G. N.8935/2008 – MODALITÀ APPLICATIVE IN MATERIA DI SCOMPUTO DELLE VOLUMETRIE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
BONUS VOLUMETRICI IN LOMBARDIA – D.D.G. N. 8935/2008 – MODALITA’ APPLICATIVE IN MATERIA DI SCOMPUTO DELLE VOLUMETRIE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 25 agosto 2008 il Decreto Dirigenziale n. 8935 del 7 agosto 2008 recante Approvazione circolare relativa all’applicazione della L.R. 26/1995 e al rapporto con l’art. 11del D.Lgs. 115/2008.
Con questo provvedimento la Direzione Generale Reti, Servizi dì Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia ha inteso chiarire le modalità applicative dell’art. 2, comma 1-ter della L.r. n. 26 del 1995 in materia di scomputo delle volumetrie per interventi di eccellenza nel campo dal risparmio energetico. Viene affrontato, inoltre, l’aspetto dell’applicazione, a livello regionale, dell’art. 11 del D.Lgs. 115 del 2008 recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE,
La principale novità introdotta dal provvedimento è la possibilità di usufruire del bonus volumetrico anche se il titolo abilitativo per l’intervento da eseguire è stato rilasciato prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della norma regionale che concede lo scomputo.
Il comma 1-ter dell’art. 2 – aggiunto alla L.r. n. 26/1995 dall’art. 12 della L.r. 33/2007 – prevede che lo scomputo dei maggiori spessori necessari per la coibentazione degli edifici sia possibile dal 1° gennaio 2008 per i titoli abilitativi perfezionati dopo tale data, anche a seguito di variante del precedente titolo abilitativo, purché questo sia ancora efficace. Ne deriva quindi, per gli interventi avviati prima dell’1 gennaio 2008 (data che coincide anche con l’entrata in vigore dei limiti di prestazione energetica previsti dalla deliberazione citata), l’avente titolo possa avvalersi dello scomputo previsto dall’art. 2, comma 1-ter, della L.r. n. 26/1995 richiedendo una variante in corso d’opera ed evidenziando i limiti di prestazione energetica conseguiti.
Il provvedimento chiarisce inoltre che lo scomputo introdotto dall’art. 12 della L.r. n. 33/2007 costituisce una misura premiale da calcolare facendo riferimento puntuale al dettato della norma stessa, senza presupporre un parallelismo con la metodologia di calcolo prevista dalla D.g.r. n. 5018/2007 e s.m.i. Lo scomputo si applica dunque ai muri perimetrali nonchè ai solai che costituiscono l’involucro esterno e, pertanto, occorre fare riferimento alla parte di costruzione che confina con l’esterno o con un altro edificio, restando escluse le parti che confinano con il vano scala o altri locali non riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l’unità immobiliare, non la costruzione.
Nel dettaglio, per calcolare lo scomputo relativo agli edifici esistenti, secondo i dettami del Decreto dirigenziale 8935/2008, è necessario tener presente che l’art. 2, comma 3 della L.r. n. 26/1995 non è stato modificato dall’art. 12 della L.r. n.33/2007 e, pertanto, le sue previsioni restano tutt’ora valide, fermo restando che lo spessore aggiunto ai muri perimetrali e ai solai non deve essere considerato come incremento volumetrico e, quindi, non riduce le eventuali possibilità di ampliamento dell’edificio.
Diverso è il caso degli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, in quanto la volumetria del nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello spessore dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l’involucro esterno.
Per quanto riguarda, infine, la compatibilità delle norme regionali citate con quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, la norma regionale è prevalente in quanto introdotta da Regione Lombardia proprio con le stesse finalità dell’articolo 11 citato. Ciò rende superflua l’adozione di una nuova norma regionale in attuazione dell’art. 11, comma 4 del D.lgs. n. 115/2008.
L’art. 12 della L.r. n. 33/2007 non entra nel merito delle distanze minime essendo inserito in una legge che aveva una finalità ben diversa (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008). Pertanto, per quanto riguarda la deroga alle distanze minime e alle altezze massime, è legittima l’applicazione delle possibilità previste dal D.lgs. n.115/2008, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, necessari per accedere alla suddetta deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art. 12 della L.r. n. 33/2007 e D.g.r. 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga (in assenza di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta agli spessori decurtabili in base all’art. 11 del D.lgs. n. 115/2008.
Ripercorrendo l’excursus legislativo dei bonus volumetrici si ricorda che con D.g.r. n. 8/5018 del 26 giugno 2007, in esecuzione della L.r. n. 24/2006, sono state approvate le Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia, inclusa la disciplina relativa ai limiti di fabbisogno energetico degli edifici e le modalità per certificarlo; tali disposizioni sono state modificate ed integrate con D.g.r. n. 5773 del 31 ottobre 2007.
L’art. 12 della L.r. n. 33 del 28 dicembre 2007 ha integrato la L.r. n. 26/1995 prevedendo lo scomputo degli spessori relativi ai muri perimetrali e ai solai che costituiscono l’involucro esterno delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni nella determinazione della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalla D.r.g. n. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Da ultimo è stato pubblicato il D.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, che prevede premi volumetrici per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici e semplificazioni per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.
Il testo del Decreto Dirigenziale n. 8935 del 7 agosto 2008 può essere richiesto agli uffici dell’Associazione oppure è reperibile sul sito internet del Collegio dei Costruttori (www.ancebrescia.it).
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941