26.11.2008 - trasporti

AUTOTRASPORTO – NUOVI ADEMPIMENTI PER AUTISTI E IMPRESE

Autotrasporto – nuovi adempimenti per autisti e imprese
(D.Lgs. n. 144/2008 )

Il D.Lgs. n. 144/2008 entrato in vigore il 2 ottobre 2008 dà attuazione alla direttiva comunitaria 2006/22 la quale, nell’ottica già perseguita con l’introduzione del cronotachigrafo, di assicurare il rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e riposi giornalieri/settimanali prevede il rafforzamento delle operazioni di controllo da parte delle forze dell’ordine al fine di prevenire le infrazioni e reprimere gli abusi relativamente alle attività di trasporto merci su strada.
Il Decreto stabilisce che i controlli dovranno essere effettuati non solo su strada ma anche presso le imprese: essi riguardano l’attività di trasporto svolta con automezzi già soggetti alla disciplina dei regolamenti CE 3820/85, 3821/85 e 561/06 (cronotachigrafo) che contengono una serie di misure volte ad assicurare la sicurezza stradale e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Si segnala in particolare (art. 9) l’introduzione di un ulteriore adempimento a carico degli autotrasportatori e degli autisti i quali dovranno tenere a bordo del veicolo, al fine di poterlo esibire per un eventuale controllo, un apposito modulo dove devono essere indicate le assenze effettuate nei 28 giorni precedenti dovute esclusivamente a ferie, malattia o guida di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo.
Poichè tale modulo non prevede come opzione alternativa quella dello svolgimento di ‘’altre mansioni” ipotesi che, nella pratica del settore edile, può essere piuttosto frequente, si suggerisce che gli autisti tengano con sè una copia del contratto individuale di lavoro o dell’ultima busta paga dove figura la qualifica posseduta e la descrizioni delle mansioni svolte.
Quanto al modulo relativo alle assenze, date le scarne informazioni fornite al riguardo dalla norma, pare di poter dedurre che esso debba essere compilato da parte dell’impresa e sottoscritto dal conducente ogni qual volta si sia verificato un periodo di assenza dal lavoro per uno dei motivi sopra elencati.
Il modulo, che deve essere riempito a macchina  e consegnato prima dell’inizio delle operazioni di trasporto, va custodito da parte dell’autista insieme alle registrazioni del cronotachigrafo.
Decorsi i 28 giorni il modulo andrà riconsegnato all’impresa su cui grava l’obbligo di successiva custodia per almeno un anno.
Al conducente o all’impresa che non ha con sè ovvero che tiene in modo  incompleto  o  alterato il modulo può essere applicata una sanzione amministrativa  da un minimo di euro 143 a un massimo di euro 570.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941