22.02.2008 - tributi

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SECONDO MUTUO

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SECONDO MUTUO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 390/E del 21/12/2007)
La detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) si applica anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di mutuo.
Con la risoluzione n. 390/E/2007, l’Agenzia delle Entrate precisa che – per quanto riguarda i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale – l’agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati (art. 15, comma 1, lettera b).
Stante il carattere unitario dell’operazione di estinzione e accensione del nuovo mutuo, e la continuità del rapporto di mutuo, è possibile la conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto.
L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 95/2000, con la quale è stato chiarito che – nel caso in cui venga estinto un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota residua di capitale, maggiorata delle spese e oneri correlati – la detrazione spetta anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario.
Il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore, è espressamente previsto dal D.L. n. 7/2007, sulla portabilità del mutuo.
Considerata la stretta affinità tra le fattispecie di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo per la costruzione della stessa, per evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, l’Agenzia ritiene possibile conservare i benefici già riconosciuti in relazione al primo contratto. Pertanto, l’agevolazione prevista dall’art. 15, comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986, si applica anche nell’ipotesi in cui l’estinzione e la successiva stipula siano riferibili a un mutuo stipulato per la costruzione dell’abitazione principale.
L’Agenzia delle Entrate conclude affermando che la detrazione non può essere riconosciuta sull’intero importo del secondo mutuo quando esso risulti superiore, anche se di poco, alla residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. È necessario, quindi, determinare la percentuale dell’importo del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo. A tale scopo può essere utilizzata la formula:
X = 100 x residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati / importo del secondo mutuo.


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