AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – APPLICABILITA’ ALLE PERTINENZE
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – APPLICABILITa’ ALLE PERTINENZE
(Risoluzione 26/6/08, n. 265/E)
L’agevolazione c.d. «prima casa», prevista dall’art. 69, legge n. 342/2000 (che consente l’assolvimento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa – 168 euro per ciascun tributo) può trovare applicazione anche per il trasferimento delle pertinenze, laddove sia di fatto dimostrabile dal richiedente – anche sulla base della dimensione e del valore catastale – che tra gli stessi ed il bene principale ricorra un rapporto economico-giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale.
La sussistenza del vincolo pertinenziale presuppone l’esistenza dei seguenti requisiti:
– elemento soggettivo – la volontà manifestata dal proprietario della cosa principale (o dal titolare di un diritto reale sulla stessa) di creare un vincolo di strumentalità e di complementarietà funzionale tra il bene ed un’altra cosa;
– elemento oggettivo – la destinazione durevole ed attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra ai fini del miglior uso di quest’ultima.
Con particolare riferimento all’elemento oggettivo – che si caratterizza per l’instaurazione protratta nel tempo di un rapporto di complementarietà economico-giuridica, fondato sulla subordinazione funzionale di un bene rispetto alla cosa principale – il bene posto in rapporto pertinenziale, pur conservando la propria natura e individualità fisica, è assoggettato, in modo attuale e permanente, a servizio o ornamento di un’altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro.
Laddove manchi il vincolo di accessorietà, ovvero non sia durevole, manca anche il rapporto pertinenziale.
In definitiva, la ricorrenza dell’elemento oggettivo riferito al vincolo pertinenziale si fonda su motivazioni economico-giuridiche e funzionali, in base alle quali la pertinenza rende possibile una migliore utilizzazione ovvero aumenta il decoro del bene principale.
Nella fattispecie oggetto di interpello, due ampi locali – classificati rispettivamente nelle categorie catastali C/2 (soffitta rispostiglio) e C/6 (garage-autorimessa) – sono destinati al servizio e all’ornamento di un immobile ad uso abitativo di cinque vani.
In sede di interpello, tuttavia, non è possibile stabilire se le pertinenze svolgono effettivamente una funzione volta a migliorare l’utilizzazione dell’unità abitativa ovvero ad aumentarne il decoro, né determinare se le due pertinenze (tenuto conto delle loro dimensioni e valore catastale) comportano, secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, la classificazione tra gli immobili di lusso del bene principale.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941