TRASPORTO RIFIUTI – ISCRIZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
TRASPORTO RIFIUTI – ISCRIZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA TRASPORTO RIFIUTI – ISCRIZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Con la Nota 1961/ALBO/PRES il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito le modalità per l’iscrizione con procedura semplificata, ai sensi dell’art. 212 commi 18-19 e 21 del D.Lgs 152/06, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi e/o pericolosi prodotti da terzi (iscrizione nelle categorie 2 o 3 per le relative classi di importo).
La Nota del Comitato Nazionale, si è resa opportuna poichè rispetto alla precedente normativa il D.Lgs 152/06 delinea una procedura innovativa attraverso il ricorso alla denuncia di inizio attività.
In particolare si evidenzia che la Sezione regionale che riceve la denuncia di inizio attività dovrà verificare la completezza formale della documentazione presentata e, in caso positivo rilascerà apposita attestazione di presa d’atto dell’avvenuta iscrizione.
Si evidenzia che copia dell’attestazione, corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere tenuta a bordo dei veicolo durante il trasporto dei rifiuti sino a quando la Sezione regionale dell’Albo avrà rilasciato il provvedimento formale di iscrizione.
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