REVERSE CHARGE – CONTRATTI DI AVVALIMENTO. (Risoluzione 18/10/07, n.295/E)
REVERSE CHARGE – CONTRATTI DI AVVALIMENTO REVERSE CHARGE – CONTRATTI DI AVVALIMENTO
(Risoluzione 18/10/07, n.295/E)
Nell’ambito di un contratto d’appalto di lavori pubblici, le prestazioni rese all’impresa appaltatrice da altra impresa appartenente al medesimo gruppo si configurano come subappalti e, come tali, scontano l’applicazione del reverse charge, anche se formalmente derivanti da un contratto di avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 163/2006.
Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione .295/E del 18 ottobre 2007,in risposta ad una specifica istanza di interpello da parte di una società a cui viene affidata dal Comune la manutenzione straordinaria della rete fognaria e che, a sua volta, affida l’intervento, in base ad un contratto di avvalimento, ad un’altra società da questa partecipata.
L’istituto in questione è disciplinato dall’art.49 del D.Lgs. 163/2006 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi) in base al quale l’impresa che partecipa ad una gara d’appalto di lavori, servizi, forniture può soddisfare i requisiti richiesti, sotto il profilo economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di qualificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai sensi del comma 10 del citato art.49, «il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria (ossia la società che fornisce le capacità tecnico-economiche) può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati».
Nel caso proposto all’Amministrazione finanziaria, in realtà, è l’impresa che partecipa alla gara a mettere a disposizione i propri requisiti all’impresa a cui viene affidata la realizzazione in concreto dell’intervento.
Pertanto, l’Agenzia in primo luogo nega che la specifica pattuizione possa rientrare nello schema tipico del contratto di avvalimento, come disciplinato dal Legislatore, in quanto il contratto viene stipulato a favore della società che non partecipa alla gara per l’aggiudicazione dei lavori.
Si tratta, ad avviso dell’Amministrazione, di un contratto di subappalto,avente ad oggetto prestazioni riferibili al settore delle costruzioni (di cui alla Sezione F della tabella di classificazione ATECOFIN 2004), assoggettato al meccanismo dell’inversione contabile.
In ogni caso, si ritiene che, anche in presenza di un contratto tipico di avvalimento a favore dell’impresa concorrente alla gara, proprio alla luce del suddetto comma 10 dell’art.49, le prestazioni rese dall’impresa ausiliaria siano riconducibili ad un contratto di subappalto che, ai fini IVA, è soggetto all’applicazione del reverse-charge.
Inoltre, non sussisterebbe tra le due società interessate un rapporto di tipo associativo, in virtù del quale le operazioni in commento potrebbero essere escluse dal meccanismo del reverse-charge, alla luce delle precisazioni contenute nella Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006.
A tal proposito, l’Amministrazione ha precisato che tra società appartenenti al medesimo gruppo s’individuano vincoli di partecipazione (di natura patrimoniale) e non rapporti di natura associativa.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941