22.06.2007 - lavoro

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FINANZIARIA 2007 – CHIARIMENTI OPERATIVI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FINANZIARIA 2007 – CHIARIMENTI OPERATIVI –

Di seguito si pubblica un nuovo commento predisposto dall’Ance relativo alle principali novità introdotte dalla riforma della previdenza complementare.
Il presente documento sostituisce quanto pubblicato sul Notiziario n. 4/2007.
La legge finanziaria 2007 ha anticipato di un anno l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, introducendo altresì rilevanti novità circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.
È sintetizzato di seguito  un primo quadro del nuovo assetto in riferimento alle possibili scelte del lavoratore in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) che tiene conto dei due decreti attuativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 febbraio 2007 contenenti alcune disposizioni  attuative della legge finanziaria citata nonchè della Delibera Covip del 21 marzo 2007, della circolare Inps n. 70 del 3 aprile 2007, dei messaggi dello stesso Istituto n. 10577 del 26 aprile 2007 e n. 11328 del 5 maggio 2007.
Ogni lavoratore è chiamato, nel semestre gennaio – giugno 2007 (o nel semestre successivo all’assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006), ad esprimere la propria scelta circa la destinazione del t.f.r. maturando.
Per ciascun caso, che dipende dalla situazione soggettiva del singolo lavoratore, è indicata anche la sorte del t.f.r. maturando qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero maggiore o uguale a 50 addetti ovvero nel caso contrario.
In particolare si specifica che, se il lavoratore decide, in un’azienda con almeno 50 addetti, di mantenere in azienda il t.f.r. maturando, tale quota sarà conferita obbligatoriamente al neoistituito Fondo presso la Tesoreria dello Stato (sulle modalità di calcolo di tali dipendenti si veda il successivo “Precisazioni di carattere generale” punto g) della presente nota).
Per ciò che riguarda il finanziamento di tale Fondo, la citata circolare n. 70 (alla quale si rimanda per gli specifici chiarimenti operativi non richiamati nel presente dossier, cfr. Not. n. 4/2007) ha precisato dapprima che, per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella  obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Ha poi proseguito evidenziando che
– nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS  in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero tfr maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
– diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il tfr di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva;
– in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che  conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il tfr a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del tfr.
È da sottolineare che l’obbligo del conferimento al Fondo di Tesoreria riguarda i lavoratori del settore privato (esclusi i domestici) che abbiano, come già ricordato, almeno 50 addetti.
Tale obbligo sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Peraltro, sono in ogni caso escluse alcune tipologie di lavoratori, tra i quali, di interesse per l’edilizia i lavoratori con rapporto di durata inferiore a tre mesi. A tal proposito, per i contratti in corso al 1° gennaio 2007, occorre fare riferimento al termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, nell’ipotesi di eventuale proroga, al termine complessivo di durata del rapporto. L’Inps ha precisato che l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si tenga presente che l’esclusione, nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai tre mesi, non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei tre mesi.
La circolare Inps evidenzia anche tra i lavoratori esclusi quelli ‘’per i quali i ccnl prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione  collettiva di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di tfr presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con tfr accantonato presso le Casse Edili)’’.
Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e, ai fini dell’accertamento e della riscossione dello stesso, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Si precisa che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
Peraltro, il contributo affluisce al Fondo al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
Riguardo la manifestazione di volontà del dipendente è da sottolineare che essa deve avvenire attraverso la compilazione di uno dei due dei moduli (TFR1 o TFR2) allegati al decreto attuativo, che devono essere conservati dal datore di lavoro che ne rilascerà copia controfirmata al lavoratore per ricevuta.
Peraltro il Prevedi ha chiarito che:
– nel caso di adesione al Prevedi medesimo il lavoratore può consegnare il modulo TFR1 o TFR2 direttamente alla competente Cassa Edile. In tal caso dunque non è quindi necessaria la controfirma per ricevuta del datore di lavoro. La Cassa Edile invia il modello TFR1 o TFR2 al datore di lavoro unitamente alla copia del modulo di adesione al Fondo Prevedi;
– nel caso di adesione ad altra forma di previdenza complementare il lavoratore deve consegnare il modulo TFR1 o TFR2 al datore di lavoro, unitamente al modulo di iscrizione alla forma di previdenza, che ne rilascerà copia firmata per ricevuta.
L’invio al datore di lavoro della copia del modulo di adesione a Prevedi non è tuttavia necessaria nell’ipotesi in cui il lavoratore, già iscritto a Prevedi alla data del 31 dicembre 2006 e che versa al Fondo il 18% del TFR, porti tale percentuale al 100% barrando la corrispondente opzione sul modello TFR1.
I moduli suddetti per esplicita disposizione contenuta nel decreto, devono essere messi a disposizione di ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro.

È da precisare che, qualora il lavoratore abbia già espresso, alla data di pubblicazione del decreto, la propria volontà attraverso modelli ‘’non ufficiali”, lo stesso doveva ribadire la propria scelta attraverso i nuovi moduli entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. In questo caso rimangono salvi gli effetti della scelta dalla data in cui era stata precedentemente espressa.

Si sottolinea inoltre che, qualora il lavoratore scelga di aderire ad una forma pensionistica complementare, lo stesso deve consegnare al datore di lavoro, o alla Cassa Edile, unitamente al modulo TFR1 o TFR2, una copia del modulo di adesione alla forma pensionistica prescelta. Di conseguenza la data di sottoscrizione del modulo di adesione alla forma complementare non può essere successiva a quella in cui il lavoratore sottoscrive il modello TFR1 o TFR2.

LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

A) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 e già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006.

Questi lavoratori devono effettuare la scelta sulla destinazione del loro trattamento di fine rapporto maturando, relativamente alla quota dello stesso non ancora destinata alla previdenza complementare.
Essi, infatti, già destinano alla previdenza complementare una parte del t.f.r. nella misura del 18% del t.f.r. annuo, sulla base di quanto previsto dal c.c.n.l. del settore.
La scelta di destinazione del t.f.r. alla previdenza complementare potrà essere operata sia con modalità esplicita che tacitamente:

1) modalità esplicita:
entro il 30 giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro redatta sul modulo TFR1 (sezione 2), potrà esprimere la propria volontà di:

1a) mantenere inalterata la quota di t.f.r che già versa al fondo (18%) e quindi di mantenere presso il datore di lavoro la parte residua di t.f.r. (82%) .
La quota residua di t.f.r. maturando:
– andrà al Fondo presso la  Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti maggiore o uguale a 50.
In questo caso il t.f.r. maturato dal 1 gennaio 2007 va versato al Fondo presso la Tesoreria a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1; l’importo da versare è pari alle quote residue di tfr maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle  rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.
– rimarrà al datore di lavoro nel caso di un numero medio di dipendenti, nel 2006, inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art. 2120 del codice civile;
1b) incrementare la quota di t.f.r. portandola dal 18% al 100%  (tale incremento decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore.
Il versamento materiale dell’incremento avverrà dal 1 luglio 2007. È da sottolineare che l’importo del t.f.r. di competenza dei mesi dalla scelta a giugno che sarà, appunto, versato alla previdenza complementare, andrà rivalutato dal datore di lavoro secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso al 31 dicembre 2006.
La quota residua di t.f.r., quella cioè che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla data di decorrenza dell’obbligo contributivo resta in ogni caso presso il datore di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel 2006.

2) modalità tacita:
se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, tutto il t.f.r. che maturerà a decorrere dal 1 luglio 2007, andrà alla forma di previdenza complementare a cui il lavoratore è iscritto. Nel caso dell’edilizia,il lavoratore iscritto al Prevedi vedrà la propria contribuzione passare  dal 18% al 100% sempre del t.f.r. maturando. 
In questo caso il t.f.r. che matura dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro e continua ad essere gestito secondo le regole di cui all’art.2120 del codice civile, a prescindere dal numero medio di dipendenti nel 2006.

B) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 e non ancora iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Anche in questo caso la scelta di conferimento del t.f.r. potrà essere esplicita o implicita.

1) Modalità esplicita:
entro il 30 giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta redatta sul modello TFR1(sezione 3) diretta al proprio datore di lavoro potrà:   

1a) destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare nella misura, per l’edilizia, pari al già ricordato 18%;
In questo caso la parte di t.f.r. che non viene destinata alla previdenza complementare che matura dal 1 gennaio 2007:
– rimane al datore di lavoro qualora il medesimo abbia registrato, nel 2006, un numero medio di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestita in base all’art.2120 del codice civile;
– viene destinato al Fondo presso la Tesoreria se il numero medio di dipendenti, nel 2006, era uguale o superiore a 50. Il versamento al Fondo presso la Tesoreria deve avvenire a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1; l’importo da versare è pari alle quote residue di tfr maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle  rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.

1b) disporre che il proprio t.f.r. venga integralmente conferito ad una forma di previdenza complementare a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della sottoscrizione del modulo;
In questo caso il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla decorrenza dell’obbligo contributivo resta in ogni caso presso il datore di lavoro, indipendentemente dal numero medio di dipendenti registrato nel 2006.
Nel caso il lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo nei confronti dello stesso Prevedi decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore, come chiarito con la citata delibera emessa dalla Covip. Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr  di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007 da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
Il versamento materiale delle contribuzioni al Fondo (per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006),  attraverso la competente Cassa Edile, decorre dal 1 luglio 2007.
In sostanza, le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio 2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
Anche in questo caso il t.f.r. dei mesi da gennaio a giugno 2007 da versare al Prevedi, deve essere rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.

1c) disporre che il proprio t.f.r. maturando non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui quindi ad essere gestito secondo le previsioni di cui all’art. 2120 del codice civile.
In questo caso tutto il t.f.r. maturando :
– andrà al Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva  un numero di dipendenti maggiore o uguale a 50;
Il t.f.r. maturato dal 1 gennaio 2007 va versato al Fondo presso la Tesoreria a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1; l’importo da versare è pari alle quote di tfr maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle  rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.
– rimarrà al datore di lavoro nel caso di un  numero di dipendenti inferiore  a  50 e continuerà ad essere gestito in base all’art. 2120 del codice civile;

2) Modalità tacita:
se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, il datore di lavoro, tramite la Cassa Edile competente, trasferirà l’intero t.f.r. che maturerà a decorrere dal 1 luglio 2007 alla forma pensionistica complementare di riferimento (Fondo Prevedi).
In questo caso, secondo le indicazioni fornite dal Fondo stesso, il versamento, tramite la Cassa Edile territorialmente competente, deve essere effettuato dal mese di luglio 2007 e successivi entro il mese successivo a quello di competenza.
È da sottolineare che il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane al datore di lavoro che proseguirà a gestirlo secondo le regole dettate per il t.f.r., indipendentemente dal numero medio di dipendenti nel 2006.
C) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Tali lavoratori versano già l’intero loro t.f.r. alla forma pensionistica complementare a cui sono iscritti e di conseguenza per loro non sussistono variazioni circa le modalità operative sia di contribuzione che di destinazione del t.f.r. medesimo e sono esclusi dalla compilazione del modulo.
D) Lavoratori  iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Anche in questo caso  la scelta del lavoratore può essere esplicita o tacita.

1) Modalità esplicita:
entro il 30 giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta diretta al proprio datore di lavoro potrà, compilando il modello TFR1 (sezione 1):   

1a) destinare l’intero  t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare
In questo caso il t.f.r. maturato a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello, va versato alla previdenza complementare, rivalutato per i mesi precedenti la scelta del lavoratore. A questo si dovrà aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della scelta o dal mese successivo.
Nel caso il lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo nei confronti dello stesso Prevedi decorre, appunto, dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore, come chiarito con la più volte citata delibera emessa dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) del 21 marzo 2007.
Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007 da versare al Fondo Pensione deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
In sostanza, le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio 2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.

1b)  non destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica  complementare che continuerà quindi ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile
In questo caso tutto il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007: 
– andrà al Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva  un numero medio di dipendenti maggiore o uguale a 50;
Il versamento del t.f.r. decorre dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1; l’importo da versare è pari alle quote di tfr maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle  rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.
– rimarrà al datore di lavoro nel caso di un  numero di dipendenti inferiore  a  50 e continuerà ad essere gestito in base all’art.2120 del codice civile;

2) Modalità tacita:
se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, il datore di lavoro trasferirà, per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente, l’intero t.f.r. che maturerà dal 1 luglio 2007 al Prevedi.
In base alle indicazioni fornite dal Fondo stesso, il versamento del t.f.r. alla competente Cassa Edile, del tfr del mese di luglio 2007 e successivi deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza (es. il tfr maturato a luglio 2007 va versato alla Cassa Edile entro il mese di agosto 2007).
Il t.f.r. che matura nei sei mesi dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro a prescindere dal numero medio di dipendenti nel 2006.

E) Lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il tfr.
Si tratta di un caso residuale contemplato nella sezione 4 del modulo TFR1 che non riguarda i lavoratori ai quali si applica il c.c.n.l. dell’edilizia.dell’edilizia.
LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006
A) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatorio dopo il 28 aprile 1993

La scelta potrà essere effettuata sia con modalità esplicita che con modalità tacita.

1) Modalità esplicita:
il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione, potrà disporre, compilando il modulo TFR2 (sezione 1) che :

1a) il proprio t.f.r. venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modulo stesso, alla previdenza complementare.
In tale caso il t.f.r. maturato nei mesi precedenti la scelta
– rimarrà al datore di lavoro nel caso di numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art. 2120 del codice civile;
– andrà al Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006 aveva un numero medio di dipendente maggiore o uguale a 50 a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello, per un importo corrispondente alla quota di tfr maturata dal medesimo lavoratore, a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso di incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, relativamente alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento;
Il t.f.r.  che matura dalla data di assunzione del lavoratore medesimo fino alla data della scelta dovrà essere versato al Fondo presso la Tesoreria, rivalutato sulla base del tasso applicato al 31 dicembre 2006.
Nel caso il lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo al Fondo decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come chiarito dalla delibera Covip del 21 marzo 2007.
Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
In sostanza, le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio 2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.

1b) il proprio t.f.r. non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui quindi ad essere regolato secondo le previsioni di cui all’ art. 2120 del codice civile.
In questo caso, se il datore di lavoro aveva, nel 2006, un numero di dipendenti uguale o superiore a 50, il t.f.r. viene versato al Fondo presso la Tesoreria,  a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come chiarito dalla Covip con la delibera del 21 marzo 2007. Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.

2c) Modalità tacita:
in tal caso il datore di lavoro deve versare al Fondo Prevedi, tramite la Cassa Edile territorialmente competente, il t.f.r. del lavoratore che matura a partire dal settimo mese successivo alla data di assunzione del lavoratore medesimo. Secondo le indicazioni del Prevedi, il versamento alla Cassa Edile del t.f.r. che matura a partire da tale data, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza.
B) Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993

La scelta potrà essere effettuata sia con modalità esplicita che con modalità tacita.

1) Modalità esplicita:
Il lavoratore al quale si applichi un accordo o contratto collettivo che preveda il conferimento del t.f.r. ad una forma pensionistica complementare può disporre, entro sei mesi dalla data di assunzione, compilando il modulo TFR2 (sezione2) che:

1a) il proprio t.f.r. non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui ad essere regolato secondo il citato art. 2120 del codice civile.
In questo caso il t.f.r.
– rimarrà al datore di lavoro se lo stesso, nel 2006, aveva un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art.2120 del codice civile;
– andrà al Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti uguale o superiore a 50. Il versamento al Fondo presso la Tesoreria avviene a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come chiarito dalla Covip. Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.

1b) il proprio t.f.r. venga integralmente conferito alla previdenza complementare, a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della scelta.
1c) il proprio t.f.r. venga conferito alla previdenza complementare nella misura, per l’edilizia pari al 18%, a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della scelta.
In questo caso la quota di t.f.r. non destinata alla previdenza complementare:
– andrà al Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti maggiore o uguale a 50.
Il versamento al Fondo presso la Tesoreria avviene a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come chiarito dalla Covip. Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti quello di luglio da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
– rimarrà al datore di lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art.2120 del codice civile.

Nel caso il lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni del Fondo medesimo l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come chiarito con delibera della Covip. Il versamento  delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio 2007.
L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007 da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
In sostanza, le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio 2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.

2) Modalità tacita:
in questo caso il datore di lavoro deve versare al Prevedi, tramite la Cassa Edile competente, il t.f.r. del lavoratore che matura dal settimo mese successivo alla data di assunzione del lavoratore medesimo.
Il versamento alla competente Cassa del t.f.r. che matura a partire da tale termine, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza.

C) Lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedono il conferimento del t.f.r. alla previdenza complementare
Si tratta di un caso residuale contemplato nella sezione 3 del modulo TFR2 che non riguarda i lavoratori ai quali si applica il c.c.n.l. dell’edilizia.
PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

a) Il t.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato presso il datore di lavoro a prescindere dal numero di dipendenti in forza e sarà erogato al lavoratore, dallo stesso datore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

b) L’art.2 del decreto interministeriale attuativo del comma 757 della legge finanziaria 2007 stabilisce, con riferimento alla quota di t.f.r. maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007, che le prestazioni del Fondo di Tesoreria a carico dello stesso, sono erogate secondo le modalità previste dall’art. 2120 dal datore di lavoro anche, appunto, per la quota parte di competenza del Fondo stesso, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.
L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.
Le anticipazioni di cui all’art.2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del t.f.r maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell’importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del citato  articolo 2 ed illustrate nel presente punto b).

c) Il conferimento del t.f.r. al Fondo pensione, sia in forma espressa che in forma tacita, determina l’adesione del lavoratore alla previdenza complementare. Ciò non comporta  l’obbligo di destinare alla forma pensionistica prescelta anche la contribuzione prevista dal ccnl di riferimento (1% nel caso del Prevedi) a carico  del lavoratore e, nella stessa misura,  a carico del datore di lavoro.
Solo nell’ipotesi in cui il lavoratore  decida di versare al Prevedi la contribuzione  prevista a suo carico, attraverso la compilazione del modulo di adesione al Fondo, avrà diritto anche al contributo del datore di lavoro.

d) La scelta sia esplicita che tacita di destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare non può essere revocata.

e) La scelta di mantenere il t.f.r. presso il datore di lavoro, invece, può essere revocata in qualsiasi momento al fine di aderire ad una forma di previdenza complementare.

f) In base a quanto disposto dall’ottavo comma dell’art. 8 del D.Lgs.n. 252/2005, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi concessi al lavoratore per effettuare la scelta, il datore di lavoro dovrà comunicare al dipendente che ancora non abbia presentato la dichiarazione, tutte le informazioni necessarie sulla forma pensionistica alla quale sarà trasferito il t.f.r. maturando in caso di perdurante silenzio del lavoratore stesso. In allegato viene riportato uno schema di informativa che potrà essere utilizzato dalle aziende, adattandolo in relazione ad esigenze specifiche, per ottemperare a tale obbligo.
L’informativa potrà essere resa secondo diverse modalità (affissione nei locali aziendali, in allegato alla busta paga, a mezzo lettera raccomandata, ecc.).

g) In relazione alle modalità di calcolo del numero di dipendenti dell’azienda per la verifica del superamento o meno dei 49 addetti come anche della tipologia di lavoratori che devono essere presi in considerazione per il calcolo stesso, il decreto interministeriale specifica che il predetto limite dimensionale per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 mentre per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006, ai fini dell’individuazione del limite numerico, si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel predetto limite devono essere computati, come già ricordato, tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2120 del codice civile.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento (quindi in proporzione all’orario svolto). Il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa per motivi di famiglia ed altre)  è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.
I lavoratori ‘’somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori ‘’distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
È da evidenziare che il limite dimensionale fissato per il 2006, per come si legge nel decreto, vale per i periodi successivi indipendentemente dalle variazioni che potrebbero verificarsi nel 2007 e negli anni successivi. Nella circolare Inps n. 70 è infatti specificato che eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Sull’argomento è comunque da ricordare che secondo il Memorandum d’intesa del 23 ottobre 2006 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL e il Governo l’intera materia del conferimento del t.f.r. andrà riesaminata nel corso del 2008.
La circolare Inps più volte richiamata indica poi le specifiche modalità di calcolo della media annuale dei 50 addetti che così può essere riassunta: per ciascun lavoratore deve essere preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività, rapportando poi il periodo di attività al numero di giornate lavorate nel mese (convenzionalmente individuato in 26) ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese.
La somma delle giornate di tutti i lavoratori deve essere divisa per 312 (26 giornate mese per 12 mesi) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.
L’obbligo contributivo scatta qualora il numero di giornate sia pari o superiore a 15.600 (50 dipendenti x 26 giornate mese x 12 mesi). [15.600 : 312 = 50]
Qualora il valore ottenuto dal calcolo sia inferiore a 50, non si determina ovviamente l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria. Non è previsto, in questo caso, alcun arrotondamento (anche il risultato 49,99 quindi non và arrotondato).
Sempre in relazione al computo dei lavoratori, sono da evidenziare alcuni adempimenti a carico dei datori di lavoro i quali devono integrare le denunce individuali  e-mens di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 con:
– l’indicazione del numero di lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, a cui versano integralmente il t.f.r.;
– le informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore sulla base dei modelli TFR1 e TFR2 o attraverso modalità tacite con l’indicazione della quota di t.f.r. da versare e dell’importo della detrazione dello 0,50 di cui all’art.3 della legge n.297/82. Sull’argomento si veda il messaggio Inps n. 11328 del 4 maggio 2007

EFFETTI CONTRIBUTIVI PER IL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro che destinino il t.f.r. maturando in favore di un fondo complementare, ai sensi dell’art.1, comma 764, della legge n.296/06, o al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti dei trattamenti di fine rapporto, istituito presso l’Inps ex art. 1, comma 755 della legge n. 296/06, sono esonerati dal pagamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2 legge n.297/92 e successive modifiche, nella misura percentuale dello 0,20% (o 0,40% per i dirigenti ex Inpdai). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che già destinano percentuali di t.f.r. a fondi complementari, con decorrenza 1° gennaio 2007, possono recuperare, in sede di conguaglio dei contributi riconosciuti mensilmente in favore dei dipendenti, le spettanti quote di esonero.
La circolare Inps n. 70 più volte citata fornisce le seguenti precisazioni per la fruizione delle misure compensative connesse a conferimenti del tfr alla previdenza complementare e ai versamenti al Fondo di Tesoreria effettuati a seguito delle determinazioni dei lavoratori attraverso i modelli TFR1 e TFR2.

a) Esonero del contributo ex art. 2 legge n. 297/82 a seguito conferimenti alla previdenza complementare.
I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, tfr a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all’esercizio dell’opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
– continueranno ad esporre i contributi nei quadri ‘’B/C’’ della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
– determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di tfr destinate alla previdenza complementare;
– riporteranno il relativo importo nel quadro ‘’D’’ del DM10/2 con il previsto codice ‘’TF01’’, avente il significato di ‘’rec. contr.tfr L. 297/82 – prev. compl.’’. Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero – ove non effettuato – dell’esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di tfr a previdenza complementare.
 
Al riguardo si precisa che, ai fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorchè l’effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

b) Esonero del contributo ex art. 2 legge n. 297/82 a seguito dei versamenti al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di tfr non destinate alla previdenza complementare,  a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
– continueranno ad esporre i contributi nei quadri ‘’B/C’’ della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
– determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di tfr versate al Fondo di Tesoreria;
– riporteranno il relativo importo nel quadro ‘’D’’ del DM10/2 con il codice di nuova istituzione ‘’TF02’’, avente il significato di ‘’rec. contr.tfr L. 297/82 – Fondo Tesoreria.’’.Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione.
Fac simile di lettera da consegnare ai lavoratori, assunti dopo il 31 dicembre 2006, che non abbiano  scelto al destinazione del tfr  entro 5 mesi dall’assunzione

Informativa ai sensi del D.Lgs. 252/2005

Lettera per la destinazione del tfr dei lavoratori silenti

Facendo seguito alla precedente comunicazione informativa, che le è stata consegnata il __________, si ricorda che ogni dipendente entro sei mesi dall’assunzione deve comunicare per iscritto utilizzando il modulo Tfr2 allegato alla richiamata nota informativa, se intende:

– destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una delle forme pensionistiche complementari previste dsalla legge: fondo pensione negoziale PREVEDI, fondo pensione aperto, piano pensionistico individuale attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita  – PIP;

– mantenere il TFR maturando in azienda.

Per i dipendenti che entro sei mesi dall’assunzione non avranno comunicato nulla, il TFR maturando dal primo giorno successivo alla scadenza del semestre decorrente dalla data di assunzione, sarà destinato

al fondo negoziale PREVEDI (1).

Tutte le informazioni sul predetto fondo pensione possono essere reperite sul sito internet  all’indirizzo www.prevedi.it
Distinti saluti

(1) Si segnala che in questo caso trattanosi di adesione tacita il TFR maturando sarà investito della linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941