27.01.2007 - trasporti

PATENTE A PUNTI – IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA COMMESSO L’INFRAZIONE

PATENTE A PUNTI – IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA COMMESSO L’INFRAZIONE PATENTE A PUNTI – IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA COMMESSO L’INFRAZIONE

L’articolo 2 comma 164 della Legge 286 del 24 novembre 2006 (G.U. n. 277 del 28-11-2006) di conversione del Decreto Legge 262/06 ha modificato l’art. 126-bis del Codice della strada per la parte relativa all’obbligo di comunicazione alle autorità di polizia dei dati relativi al soggetto che ha commesso l’infrazione nel caso in cui non si sia potuto procedere alla sua identificazione diretta.
Il comma 2 dell’art. 126-bis come riformulato prevede infatti che oltre al proprietario anche l’obbligato in solido con questi (ossia l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) sia tenuto a fornire agli organi di polizia, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente dell’effettivo conducente del veicolo al momento in cui è stata commessa l’infrazione.
In caso di omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo sarà applicata una sanzione da 250 a 1000 euro oltre ovviamente a quella dovuta per la specifica infrazione stradale.
Si prevede, infine, che siano riattribuiti automaticamente i punti tolti alle patenti di quei proprietari di veicoli che, in base all’originaria formulazione dell’art. 126-bis (dichiarata illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24/1/2005), non avevano comunicato i dati dell’effettivo colpevole dell’infrazione e pertanto la decurtazione dei punti era stata effettuata nei loro confronti.


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