22.06.2007 - tributi

MUTUI IMMOBILIARI – CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE – CHIARIMENTI OPERATIVI

MUTUI IMMOBILIARI – CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE – CHIARIMENTI OPERATIVI
(Circolare Agenzia Territorio 1/6/07, n.5/T)

L’Agenzia del Territorio interviene a fornire i primi chiarimenti operativi in ordine alla cancellazione di ipoteche ex art. 13, commi da 8-sexies a 8-­quaterdecies, D.L. n. 7/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007).
Si ricorda che l’Agenzia del Territorio ha provveduto a dare attuazione a tali disposizioni – che hanno introdotto norme di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, nonché da enti di previdenza obbligatoria – con due distinti provvedimenti (pubblicati in G.U. 29 maggio 2007, n. 123):
– con il provvedimento 25 maggio 2007 sono state disciplinate le modalità di trasmissione ai Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali della comunicazione attestante l’avvenuta estinzione dell’obbligazione;
– con decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 è stato istituito il nuovo Registro delle comunicazioni dei creditori.
L’Agenzia precisa che:
– le disposizioni si applicano esclusivamente con riferimento alle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con banche, società finanziarie ed enti di previdenza obbligatoria (con esclusione, quindi, a titolo esemplificativo, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti diversi da quello di mutuo, ovvero a favore di creditori diversi da quelli specificamente individuati);
– il procedimento di cancellazione è applicabile unicamente alle «cancellazioni totali» (e non anche alle restrizioni di ipoteca, ancorché riferibili all’avvenuto adempimento da parte di soggetti obbligati per quote del mutuo originario.
Le disposizioni trovano applicazione dal 2 giugno 2007.


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