LAVORATORE AFFETTO DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE – DIRITTO AD UN CONGEDO SPECIALE – NON COMPUTABILITA’ AI FINI DEL COMPORTO -TRATTAMENTO ECONOMICO – NON INDENNIZABILITA’ A CARICO DELL’INPS – RISPOSTA AD INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO
LAVORATORE AFFETTO DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE – DIRITTO AD UN CONGEDO SPECIALE – NON COMPUTABILITA’ AI FINI DEL COMPORTO – TRATTAMENTO ECONOMICO – NON INDENNIZABILITA’ A CARICO DELL’INPS – RISPOSTA AD INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO LAVORATORE AFFETTO DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE – DIRITTO AD UN CONGEDO SPECIALE – NON COMPUTABILITA’ AI FINI DEL COMPORTO – TRATTAMENTO ECONOMICO – NON INDENNIZABILITA’ A CARICO DELL’INPS – RISPOSTA AD INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO
Si fa seguito alla precedente nota in materia (cfr. Not. n. 2/2006) per segnalare che il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 5 dicembre 2006, ha precisato che il lavoratore affetto da patologia tumorale e costretto ad un periodo di assenza per sottoporsi a cure chemioterapiche, ha diritto ad un congedo speciale di 30 giorni all’anno. Durante tale periodo il lavoratore matura il trattamento economico previsto per la malattia che però rimane a carico del datore di lavoro.
Il permesso in parola è previsto dall’art. 26 della legge n. 118/71 e dall’art. 10 del D. lgs. n. 509/88, i quali prevedono un congedo a carattere straordinario per le predette cure, non superiore a 30 giorni, nei confronti del lavoratore mutilato o invalido civile, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta.
Tale congedo è altresì subordinato alla autorizzazione del medico appartenente alla struttura sanitaria pubblica che certifichi la diretta connessione delle cure di che trattasi con la riconosciuta infermità.
Per quanto concerne la natura del congedo, in una serie di pronunce della Corte di Cassazione, il medesimo viene ricondotto all’assenza per malattia, con il diritto del lavoratore al relativo trattamento economico.
Tale trattamento economico rimane interamente a carico del datore di lavoro, in quanto l’Inps non prevede un indennizzo nella ipotesi di cure oncologiche del lavoratore. Pertanto le assenze del lavoratore per poter effettuare tali cure , da un lato, devono, comunque, essere retribuite, ma tale trattamento economico rimane a carico esclusivo del datore di lavoro e non dell’l’Inps che non procede, come detto ad alcun indennizzo.
Il congedo speciale in parola, inoltre, non viene conteggiato nell’ambito del periodo di comporto, in quanto il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha diritto ad un ulteriore periodo di congedo straordinario per le predette cure (circolare Ministero del lavoro n. 40/05, cfr. Not. n. 2/2006).
Pertanto, le assenze in parola, seppur parificate allo stato di malattia, in mancanza di una disposizione contrattuale che le consideri rilevanti ai fini del periodo di conservazione del posto di lavoro, secondo la nota ministeriale, danno diritto al lavoratore interessato ad un periodo di assenza retribuita a carico del datore di lavoro ulteriore rispetto al periodo di comporto per malattia.
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