INPS – TUTELA LAVORATRICI MADRI – RETTIFICA DEL CRITERIO DI COMPUTO DEL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITA’ ANTE PARTUM
INPS – TUTELA LAVORATRICI MADRI – RETTIFICA DEL CRITERIO DI COMPUTO DEL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITA’ ANTE PARTUM
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1401/01, l’Inps, con il messaggio n. 18311 del 12 luglio 2007, é tornato sulla materia relativa al criterio di computo del periodo di congedo di maternità ante partum ex art. 16 del D.lgs. n. 151/01.
In particolare, l’Istituto ha precisato che il periodo di due mesi di astensione ante partum deve essere considerato senza includere il giorno presunto del parto. Pertanto, si legge nella nota allegata, il periodo di astensione ante partum va determinato senza includere la data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il giorno dal quale computare a ritroso il periodo in questione.
A titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui la data presunta del parto fosse il 15 agosto, il congedo ante partum sarà individuato nel periodo che va dal 15 giugno al 14 agosto. Qualora poi la data presunta del parto e quella effettiva dovessero coincidere, il periodo complessivo ordinario del congedo di maternità risulterà essere pari a 5 mesi ed un giorno. Conseguentemente il periodo di maternità indennizzabile, anche relativamente alle lavoratrici autonome e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, dovrà essere pari a 5 mesi ed un giorno.
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