INPS – LEGGE N. 104/92 – FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI GIORNALIERI – MODIFICA CRITERI – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’INPS
INPS – LEGGE N. 104/92 – FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI GIORNALIERI – MODIFICA CRITERI – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’INPS
Secondo quanto disposto dall’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il compimento del terzo anno di età del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore handicappato in stato di gravità, nonché coloro che assistono una persona handicappata in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado e convivente, hanno diritto a fruire, anche in maniera continuativa, di tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno. Si ritiene opportuno ricordare che, con circolare n. 90 del 23 maggio 2007 e messaggio n. 15021 del 7 giugno 2007,l’Inps ha illustrato i nuovi criteri cui devono attenersi le strutture territoriali dell’Istituto nel procedimento di concessione dei permessi giornalieri in parola (cfr. Not. n. 7/2007).
Al punto 4. della circolare n. 211 del 31 ottobre 1996, l’Istituto ha espresso l’avviso che i giorni di permesso previsti dalla norma sopra richiamata possono essere fruiti (sempre nel limite massimo di tre giorni al mese) anche frazionati in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l’orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.
Inoltre, con messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, il cui testo è a disposizione presso i nostri uffici, l’Inps ha reso noto che il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari, precisando nel contempo che tale frazionamento, comunque, non può portare al superamento delle 18 ore mensili.
L’Istituto è nuovamente intervenuto sulla questione con messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007. Quest’ultimo messaggio, in via preliminare, fa presente che il limite orario mensile opera nelle sole ipotesi in cui i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.
In secondo luogo, l’Inps chiarisce che il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel precedente messaggio n. 15995/2007, trova applicazione nei confronti dei lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.
Infatti evidenzia l’Istituto ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, per la generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale deve essere applicato il seguente metodo di calcolo:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
In base a tale criterio, ad esempio, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a quaranta ore, articolato su cinque giorni, potrà beneficiare mensilmente di ventiquattro ore di permesso.
Nella fattispecie ipotizzata, a titolo esemplificativo, dall’Inps il procedimento di calcolo è infatti il seguente: (40/5) x 3 = 24.
Nel messaggio in parola viene altresì specificato come segue il procedimento di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro stabilito dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale:
(orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili
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