24.09.2007 - lavoro

INAIL – DENUNCIA TARDIVA ALL’INAIL DELLA MALATTIA PROFESSIONALE – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

INAIL – DENUNCIA TARDIVA ALL’INAIL DELLA MALATTIA PROFESSIONALE – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

La mancata o tardiva denuncia all’Inail di una malattia professionale è sempre sanzionabile, anche qualora abbia dato luogo a inabilità permanente del lavoratore
Ciò è quanto precisa il Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 20/07. Il Dicastero risponde ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro che ha chiesto un parere circa la applicabilità della sanzione amministrativa prevista a carico dei datori di lavoro in caso di denuncia tardiva all’Inail della malattia professionale insorta ad un dipendente e avente come conseguenza, per l’appunto, l’inabilità permanente al lavoro.
Innanzitutto, il Ministero ricorda la disciplina relativa all’adempimento in parola. A norma del D.p.r. n. 1124/65, la denuncia di malattia professionale va trasmessa dal lavoratore al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione della stessa, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente tale denuncia. La stessa, poi, deve essere trasmessa – a cura del datore di lavoro – all’Inail, corredata del certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha effettuato la denuncia di che trattasi.
Inoltre, il citato D.p.r. 1124 sancisce che le violazioni a tale obbligo comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel versamento di una somma di denaro di misura variabile da 1.290,00 a 7.745,00 euro, ciò a seguito della quintuplicazione di questi importi operata dalla legge finanziaria 2007.
La normativa di riferimento, precisa il Ministero, non contempla alcuna ipotesi di esclusione dall’obbligo di denuncia nè da quello concernente il rispetto del relativo termine. Pertanto, si può affermare, prosegue il Dicastero, che entrambi gli adempimenti costituiscono obblighi di carattere generale, aventi sempre e comunque una natura cogente quali che siano le conseguenze scaturenti dalla tecnopatia contratta dal lavoratore, compresa anche l’eventuale inabilità permanente al lavoro come sopra detto.
La tempestività della denuncia rappresenta proprio la ratio dell’obbligo di comunicazione in esame, precisa il Ministero. Infatti, consente all’Inail sia di verificare sulla base della documentazione acquisita (amministrativa e medica) il diritto alla indennizzabilità e sia di procedere, nel più breve tempo possibile, alla liquidazione della prestazione all’assicurato, consistente nell’indennità per inabilità temporanea assoluta, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni precedenti quello della insorgenza della malattia professionale.
La tempestività, inoltre, consente di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile.
Il Ministero del lavoro chiarisce, altresì, che gli obblighi di cui sopra non sono venuti meno per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 179/88, tale Corte ha introdotto il principio della obbligatorietà della assicurazione contro le malattie professionali, anche per le malattie diverse da quelle tabellate, purché di origine lavorativa. In seguito, la Consulta, con la sentenza n. 206/88, ha escluso che l’eventuale denuncia tardiva, da parte del lavoratore, possa privarlo automaticamente del diritto all’indennizzo in parola.
Pertanto, secondo il Dicastero, con tale ultima sentenza la Consulta nulla ha statuito in ordine all’obbligo di denuncia della malattia professionale gravante, invece, sul datore di lavoro.
In conclusione, il Ministero ritiene che la predetta sanzione debba essere applicata anche in caso di denuncia tardiva, da parte del datore di lavoro, della malattia professionale che abbia dato luogo, come già detto, a inabilità permanente del lavoratore.


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