22.06.2007 - tributi

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL VALORE CATASTALE ALLE SCRITTURE PRIVATE

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL VALORE CATASTALE alle SCRITTURE PRIVATE
(Risoluzione Ag. Entrate 1/6/07, n. 121/E)

L’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005 (legge Finanziaria 2006) ha introdotto la possibilità per l’acquirente di un immobile ad uso abitativo, in presenza di determinate condizioni, di optare per la determinazione della base imponibile con criterio tabellare.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione in esame ha precisato che la disciplina in oggetto:
– non è compatibile con fattispecie di cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo effettuate tramite scrittura privata non autenticata;
– comprende non solo le fattispecie traslative in senso stretto, ma anche gli acquisti a titolo derivativo-costitutivo, gli atti traslativi della nuda proprietà, gli atti di rinuncia e ogni altro negozio assimilato al trasferimento, per il quale la base imponibile è determinata con riferimento al valore del bene oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 131/1986;
– non si estendere ai terreni agricoli; l’inserimento nell’art. 52, del comma 5-bis, infatti, implica che per le cessioni immobiliari che esulano dall’ambito applicativo del comma 497, tra cui le cessioni di terreni, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell’immobile trasferito, o se superiore, dal corrispettivo pattuito.
Con riferimento, poi, al trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione nei pubblici incanti, si rinvia a quanto chiarito dall’Agenzia nella risoluzione 102/E del 17 maggio 2007.


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