24.09.2007 - tributi

IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO – LOCAZIONE – REGIME DELL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO

IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO – LOCAZIONE – REGIME DELL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
(Circolare Ag. Entrate 9/7/07, n. 43/E)

L’Agenzia delle Entrate individua il corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, delle indennità di occupazione senza titolo – corrisposte dal locatario dopo la scadenza del contratto di locazione o in assenza di un contratto tra le parti – sulla base della diversa natura, risarcitoria o corrispettiva, che le concrete fattispecie assumono nelle due ipotesi.
In particolare sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, specie nel periodo successivo alla scadenza del contratto, occorre distinguere il caso in cui le indennità di occupazione di immobili:
– non costituiscono canoni di locazione, ma assumono, invece, una connotazione risarcitoria del danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene da parte del proprietario: non si applica l’imposta di registro nella misura del 2%, prevista per i contratti di locazione, bensì l’imposta di registro nella misura del 3%, ai sensi dell’art. 9, parte 1 tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 concernente gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
– hanno natura di canoni di locazione e sono assoggettati alla disciplina dell’imposta di registro di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 17, D.P.R. n. 131/1986 e art. 5 parte 1 tariffa con applicazione dell’aliquota del 2%.
Tenuto conto della natura delle somme corrisposte, desumibile dagli elementi interpretativi descritti dall’Agenzia, è possibile stabilire se trovi applicazione l’aliquota del 2% prevista per i contratti di locazione o quella del 3% prevista per gli altri atti a contenuto patrimoniale.
Nel caso in cui le indennità dovute assumono la natura di canoni di locazione, scontando l’imposta di registro nella misura del 2%, trova applicazione la disposizione di cui alla nota II, all’art. 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, secondo cui in ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro .
Per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo, denunce di occupazione senza titolo, correlate alla corresponsione delle indennità, sono atti strumentali rispetto all’adempimento dell’obbligo di registrazione; le stesse, di conseguenza, sono riconducibili nell’ambito applicativo del citato art. 5 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 che include tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.


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