DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
(DM Ministero economia e finanze 19/2/07, GU 26/2/07, n. 47)
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
La legge n. 296/2006 riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 55% delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi:
– che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del decreto, fino ad un valore massimo di 100.000 euro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (comma 344);
– sull’involucro di edifici esistenti (interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati nell’allegato D), fino ad un valore massimo di 60.000 euro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (comma 345);
– di installazione di pannelli solari (per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università), fino ad un valore massimo di 60.000 euro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (comma 346);
– di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione), fino ad un valore massimo di 30.000 euro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (comma 347);
Sono ammessi alla detrazione (che compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007):
– le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, non titolari di reddito d’impresa;
– i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di cui sopra su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale – anche rurali – posseduti o detenuti (per gli interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente).
La detrazione spetta per le spese relative a:
A) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U:
– degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie (fornitura e messa in opera di materiale coibente ovvero di materiali ordinari – anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti – per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo);
– delle finestre comprensive degli infissi (fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso ovvero integrazioni e sostituzioni di componenti vetrati esistenti);
B) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento);
C) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica.
Adempimenti
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi descritti sono tenuti a:
– acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato (iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali), che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dal provvedimento in parola;
– acquisire e a trasmettere all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con esercizio a cavallo, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007) copia dell’attestato di certificazione energetica ovvero copia dell’attestato di qualificazione energetica prodotti da un tecnico qualificato (con i dati elencati nello schema in allegato A) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema in allegato E;
– effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’asseverazione, la ricevuta della trasmissione all’ENEA della documentazione, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e – limitatamente alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, non titolari di reddito d’impresa – la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui è stato effettuato il pagamento devono essere conservate (ed esibite, a richiesta degli uffici finanziari).
Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
L’attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto – dopo l’esecuzione degli interventi – utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero dai Comuni; in assenza di tali procedure, viene prodotto l’attestato di qualificazione energetica, predisposto in conformità allo schema riportato in allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato.
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