DECRETO BERSANI – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO DI LAVORATORI IRREGOLARI – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 6980/2007
DECRETO BERSANI – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO DI LAVORATORI IRREGOLARI – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 6980/2007
Il Ministero del lavoro, con la nota n. 6980 del 1° giugno 2007, ha fornito alcune indicazioni alle strutture territoriali circa i contenuti della circolare n. 35 del 30 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate merito alle sanzioni amministrative comminate sulla base dell’art. 36 bis della L. n. 248/06 per l’impiego di manodopera irregolare (cfr. Not. n. 6/2007).
Il documento ministeriale, oltre a ripercorrere le peculiari innovazioni introdotte dal nuovo disposto legislativo in materia sanzionatoria, tra le quali l’estensione dell’ambito applicativo delle sanzioni a tutti i lavoratori indistintamente, l’introduzione di una nuova metodologia di quantificazione della sanzione non più con riferimento al costo del lavoro bensì ad una somma compresa tra un minimo ed un massimo, oltre ad una somma giornaliera per ogni giornata di impiego, l’individuazione nelle Direzioni Provinciali del Lavoro e non più nell’Agenzia delle Entrate quali organi preposti all’adozione dal provvedimento sanzionatorio, si contrappone a quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate quanto alle competenze per l’irrogazione delle sanzioni relative al lavoro nero e attinenti al periodo precedente l’entrata in vigore della L. n. 248/06.
Particolare attenzione è stata, infatti, rivolta alle violazioni verificatesi prima di tale data, considerate dal Ministero del lavoro rientranti nella previgente disciplina del D.L. n. 12/02, individuando, pertanto, nell’Agenzia delle Entrate l’ente preposto alla irrogazione delle relative sanzioni, in virtù del principio ’tempus regit actum”, in base al calcolo previgente.
Forti dubbi nutre, inoltre, il dicastero relativamente agli aspetti più strettamente procedimentali della disciplina, attesa la diversa procedura cui erano sottoposte le sanzioni in oggetto prima dell’entrata in vigore della L. n. 248/2006. Risulterebbe, infatti, alquanto difficile riuscire a conciliare le due discipline alla luce della impossibilità per gli organi precedentemente preposti alla constatazione dell’illecito (l’Agenzia delle Entrate in quanto allora considerato illecito tributario), di adottare le necessarie condizioni di procedibilità previste dalla L. n. 689/81 allora non operante nelle fattispecie de quo ed ora invece richiamata quale procedura di carattere generale cui deve ispirarsi il nuovo organo accertatore.
In virtù di tale discrasia, le direzioni provinciali del lavoro si troverebbero pertanto costrette ad archiviare tutte le pratiche antecedenti a tale data.
Anche per ciò che concerne l’identificazione della implicita contestazione immediata da ravvisarsi nella mera constatazione operata dall’organo competente all’accertamento, così come sostenuto in una nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, la tesi viene confutata dal Ministero medesimo, il quale sostiene, per l’appunto, che non può ravvisarsi nella mera constatazione effettuata dall’organo, non operante nel rispetto della L. n. 689/81, una constatazione implicita dell’illecito, da ciò derivandone conseguenze negative anche in merito alla decorrenza dei 90 giorni previsti per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione.
In virtù di quanto sopra e delle rilevanti problematicità sollevate dal Ministero, il medesimo ha invitato le Direzioni Provinciali del Lavoro ad attenersi, nelle more di un chiarimento legislativo, a quanto divulgato con la circolare n° 29 del settembre 2006 (cfr. Not. n. 10/2006), la quale per l’appunto fa riferimento alla competenze rispettivamente dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero per l’irrogazione di sanzioni per constatazioni fino all’11/8/2006 e per contestazioni dal 12/8/2006.
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