APPALTI PUBBLICI – L’AGGIUDICAZIONE NON PUO’ ESSERE REVOCATA NEMMENO PER PROCEDERE AD UN NUOVO APPALTO CON PRESTAZIONI MIGLIORATIVE
APPALTI PUBBLICI – L’AGGIUDICAZIONE NON PUO’ ESSERE REVOCATA NEMMENO PER PROCEDERE AD UN NUOVO APPALTO CON PRESTAZIONI MIGLIORATIVE
(Consiglio di Stato, Sezione IV° del 19/6/2007 n. 3298)
Quando il procedimento di evidenza pubblica è giunto alla fase di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e anche in assenza della aggiudicazione formale della gara, acquista un particolare rilievo l’interesse di chi abbia formulato tale offerta, nel senso che l’amministrazione non è più senz’altro libera di revocare gli atti già emessi, per indire una nuova gara con un bando parzialmente diverso. Affinché la determinazione della revoca non appaia anomala e affetta da profili di eccesso di potere, occorre che l’amministrazione evidenzi motivatamente come le prestazioni previste dal precedente bando non siano tali da soddisfare gli interessi pubblici. Se le prestazioni previste dal precedente bando sia pur perfettibili – continuano ad essere tali da soddisfare tali interessi, l’amministrazione non si può orientare per l’indizione di un nuovo bando, previa revoca di quello precedente, per lo svolgimento di un servizio ancora più efficiente’. O la motivazione della revoca evidenzia un tale dislivello di prestazioni da giustificare la revoca del precedente bando con l’ineluttabile incidenza sulla posizione del miglior offerente già individuato, oppure l’amministrazione deve tener conto del consolidato interesse di questi e astenersi dalla revoca. Illegittimamente la proposta e il successivo atto di revoca soffermano particolarmente sul presumibile miglioramento del servizio che sarebbe derivato dall’indizione di una nuova gara per lo svolgimento di prestazioni parzialmente diverse (ma sostanzialmente omogenee), senza tener conto del configgente interesse del raggruppamento aggiudicatario e, soprattutto, senza dimostrare o dichiarare che il servizio sarebbe stato insoddisfacente, ove fosse stata aggiudicata la gara in base al bando originario. L’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, non ha inciso sul principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale gli atti di revoca devono essere adeguatamente motivati.
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