24.09.2007 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – LA STAZIONE APPALTANTE DEVE VERIFICARE LA REGOLARITA’ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DELL’IMPRESA PRIMA DI EFFETTUARE PAGAMENTI

APPALTI PUBBLICI – LA STAZIONE APPALTANTE DEVE VERIFICARE  LA  REGOLARITA’ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DELL’IMPRESA PRIMA  DI EFFETTUARE PAGAMENTI

La sospensione dei pagamenti di importo superiore a 10.000 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in presenza di inadempimento del beneficiario, derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di importi almeno pari a 10.000 euro, é immediatamente applicabile anche in assenza del Regolamento attuativo in corso di emanazione. Questo quanto precisato con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2007 n. 28, pubblicata nella G.U., Serie Generale, del 17 agosto 2007 n. 190.
In particolare, vengono in ogni caso garantite:
– la tempestività nei tempi di verifica della morosità del destinatario del pagamento;
– l’eventuale sospensione del pagamento nei limiti dell’importo della cartella esattoriale, a condizione che venga presentata un’autocertificazione sulla presenza o meno di cartelle esattoriali non pagate.
Come noto, nell’ambito delle disposizioni in materia di riscossione, l’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, introduce l’art. 48-bis al D.P.R. 602/1973, che disciplina la riscossione ai fini delle imposte sui redditi.
La nuova disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, hanno l’obbligo di verificare se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, l’ente erogante non procede al pagamento e, contestualmente, segnala al competente agente della riscossione tale circostanza, ai fini dell’avvio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Per le modalità di attuazione di tale misura, é in corso di emanazione un Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze. A tal proposito, la C.M. 6 agosto 2007 n. 28 citata precisa, con affermazione che suscita perplessità sotto il profilo normativo, che non vi sono dubbi circa l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, che sono, pertanto, già pienamente efficaci.
In tal ambito, é stato infatti precisato che il Regolamento in corso di emanazione non incide sulla vigenza della disposizione normativa, ma é volto a disciplinare le modalità attuative della stessa. L’operatività del Regolamento é stata specificata dalla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Basilicata, nella Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, nella quale é stato affermato che lo stesso dovrà specificare “le modalità di attuazione del precetto, ma non potrà mai incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto, in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata”.
A tal fine, prima di procedere ai pagamenti, anche per gli stati di avanzamento lavori e per la rata di saldo, le Amministrazioni interessate dovranno effettuare i seguenti controlli alternativi:
– verifica dell’eventuale morosità del beneficiario del pagamento tramite l’agente di riscossione Equitalia S.p.a., utilizzando, a tal fine, preferibilmente, le più economiche e veloci procedure telematiche (ad. es. posta elettronica), oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax, ecc…);
– acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, oppure lo stato e l’ammontare delle somme eventualmente dovute (Cfr. fac-simile  “Allegato A” alla Circolare medesima). Tale dichiarazione deve essere acquisita non oltre 20 giorni prima della data di emissione del mandato di pagamento da parte dell’Amministrazione competente. Tuttavia, nell’ipotesi in cui tale mandato venga disposto oltre il ventesimo giorno dalla data in cui é stata sottoscritta la dichiarazione, la stessa dovrà essere opportunamente aggiornata, allo scopo di verificare l’esistenza di sopravvenute inadempienze o del pagamento di cartelle esattoriali notificate in precedenza.
Tra l’altro la C.M. 28/2007 precisa che la presenza eventuale di debiti di un importo almeno pari a 10.000 euro, qualora fosse certificata, produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute solo nei limiti dell’ammontare del debito rilevato.
Si sottolinea, peraltro, il fatto che gli adempimenti previsti dalla normativa in commento non interrompono né modificano i tempi previsti dal capitolato generale entro i quali i pagamenti devono essere effettuati (30 giorni dal certificato di pagamento).
Invece, in caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario (e fino alla data della presentazione della stessa), il pagamento dell’intera somma verrà sospeso.
Inoltre, é stato chiarito che, nel caso in cui il beneficiario del pagamento avesse adempiuto, in tutto o in parte, il debito risultante da una o più cartelle di pagamento, deve essere cura dello stesso darne comunicazione all’Amministrazione, al fine di riattivare la procedura di pagamento a proprio favore.
In conclusione, come é evidente, anche se viene riconosciuta l’immediata operatività della disposizione, pur in assenza del Regolamento attuativo, la C.M. 28/2007 richiama l’attenzione degli Uffici pagatori in modo da evitare un’applicazione rigida e severa della disposizione che potrebbe provocare rallentamenti nei flussi finanziari in capo alle imprese appaltatrici.
In tal ambito, si invitano le imprese associate a presentare le autocertificazioni in ordine alle pendenze esattoriali (secondo lo schema allegato alla Circolare ministeriale), onde evitare il totale blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Si pubblica di seguito il testo della Circolare Ministeriale in parola e, in allegato, la dichiarazione di cui all’Allegato A alla circolare.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – CIRCOLARE 6 Agosto 2007, n. 28 
Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Prime modalità applicative.   

– Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato All’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
– Alle Ragionerie provinciali dello Stato
– Ai Revisori dei conti in rappresentanza del Ministro dell’economia e delle finanze presso gli Enti ed organismi pubblici
e per conoscenza:
– Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Segretariato generale Alle amministrazioni centrali dello Stato – Gabinetto
– All’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
– Al Consiglio di Stato
– Alla Corte dei conti
– All’Avvocatura generale dello Stato

Premessa
L’art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l’art. 48-bis al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il citato art. 48-bis, comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il comma 2 del medesimo art. 48-bis prevede che le modalità di attuazione delle suddette disposizioni sono adottate con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Ciò premesso, nel far presente che a tutt’oggi detto regolamento non é stato ancora emanato, va tuttavia sottolineato che non sussistono dubbi circa l’immediata applicabilità delle disposizioni in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell’art. 48-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non può risultare condizionato dall’emanazione del menzionato regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere più efficace il dettato legislativo, di per sé già attuabile e cogente.
Sulla questione, infatti, é stato puntualmente osservato che quest’ultimo provvedimento di attuazione “non incide sull’an dell’applicazione, ma é deputato solo a specificare il quomodo (le modalità di attuazione) .. L’emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007).
Ciò posto, nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento, appare utile fornire a codesti Uffici e Ragionerie (di seguito uffici riscontranti), appartenenti al sistema delle ragionerie del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ed ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, alcune linee guida da seguire nelle operazioni di riscontro circa la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel più volte menzionato art. 48-bis.
Tali linee guida possono essere utilizzate anche dagli organi di controllo delle società a prevalente partecipazione pubblica, rientranti espressamente nell’ambito di applicazione della citata disposizione legislativa.
Va da sé e a fortiori che dette linee guida assumono valore precettivo, qualora la veste di soggetto pagatore sia assunta dallo stesso ufficio riscontrante.

Modalità di controllo
Gli uffici riscontranti ed i revisori, nell’ambito dell’espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di propria competenza, avranno cura di appurare che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel caso di pagamenti superiori alla soglia di diecimila euro, abbiano provveduto ad esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualità di agente della riscossione, giusta previsione dell’art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Tale verifica da parte delle amministrazioni potrà essere effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax, eccetera), preferibilmente le più economiche e veloci procedure telematiche (posta elettronica).
In alternativa alle esposte modalità di verifica, si può ritenere sufficiente l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute.
La predetta dichiarazione, da rendere ai sensi dell’art. 47 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà essere formulata secondo il fac-simile unito alla presente circolare (allegato A). In particolare, la dichiarazione dovrà contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto n. 445 del 2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La dichiarazione, al fine di soddisfare l’obiettivo perseguito dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dovrà essere acquisita dalla competente Amministrazione, ovviamente prima dell’emissione del mandato di pagamento, in un arco temporale ragionevole. A titolo orientativo si può ritenere che tale dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti giorni l’emissione del mandato.
Nel caso in cui il mandato venga emesso al di fuori del periodo individuato (quindi, indicativamente, oltre il ventesimo giorno dalla data in cui é stata sottoscritta la dichiarazione), al fine di accertare l’eventuale esistenza di inadempienze sopravvenute a carico del beneficiario, la dichiarazione resa dovrà essere opportunamente aggiornata.
É appena il caso di soggiungere che le singole amministrazioni, anche per scongiurare l’insorgenza di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, assolveranno all’obbligo di provvedere al controllo delle dichiarazioni ricevute in ossequio alle prescrizioni contenute nell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
L’eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all’importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito rilevato, mentre nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l’intero importo.
Inoltre, nelle suddette ipotesi di sospensione del pagamento, come disposto dal comma 1 dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sarà cura delle Amministrazioni obbligate segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire l’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo la specifica procedura prevista all’art. 72-bis del medesimo decreto.
In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero di quota-parte di questo, sarà il beneficiario stesso a darne comunicazione alla competente Amministrazione al fine di consentire la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.
Allo scopo di garantire una piena efficacia della nuova disciplina, si ravvisa, inoltre, l’opportunità di vigilare affinché non vengano posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere i descritti obblighi di verifica.

Fattispecie escluse
L’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 mostra, ad una prima lettura, una portata amplissima, tale da ricomprendere, potenzialmente, qualsiasi pagamento posto a carico delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, a ben vedere, si reputa che l’esistenza di situazioni particolari nonché esigenze di semplificazione amministrativa possano, invero, portare a circoscriverne l’ambito operativo, escludendo l’obbligo di procedere alla richiesta verifica nel caso di pagamenti derivanti da taluni rapporti giuridici per i quali é ravvisabile una particolare tutela, ovvero uno speciale regime.
Il riferimento é, anzi tutto, alle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Tali erogazioni, peraltro, si configurano perlopiù quali spese fisse ed obbligatorie per cui appaiono inderogabili e indilazionabili.
Il legislatore, inoltre, ha più volte mostrato una particolare attenzione alla tutela del diritto del lavoratore alla corresponsione di tali somme (ad esempio: l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prevede, con le eccezioni di cui all’art. 2 dello stesso decreto, la insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dovuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato).
Inoltre, si ritiene non rientrino nel campo di applicazione della norma in esame i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.
Ferma restando la facoltà di proporre opposizione all’esecuzione, é da considerare che, bloccando il pagamento dovuto, si verrebbe, di fatto, a sospendere l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria sulla base di accertamenti strumentali ad un procedimento amministrativo.
Nelle suddette fattispecie, il mandato di pagamento dovrà essere corredato di idonea motivazione, esposta anche con un semplice rinvio per relationem a documentazione già in possesso dell’Amministrazione ordinante il pagamento, circa la sussistenza delle cennate ipotesi di esclusione.
In proposito é d’obbligo sottolineare, che le istruzioni diramate con la presente circolare troveranno una più esaustiva e organica disciplina nell’emanando regolamento di attuazione, il quale potrebbe anche discostarsi dalle indicate ipotesi di esclusione.

Trattamento delle irregolarità
Per il trattamento di eventuali irregolarità rilevate in ordine all’osservanza delle prescrizioni contenute nel citato art. 48-bis, si ritiene che, in prima istanza, vadano promosse tutte quelle iniziative volte ad acclarare l’esistenza o meno di un’effettiva ipotesi di danno erariale.
In particolare, dovranno essere richiesti opportuni chiarimenti all’Amministrazione che ha ordinato e, si presume, già effettuato il pagamento. Nello specifico, occorrerà procedere all’effettuazione di una verifica “ora per allora” circa la presenza di inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo di diecimila euro e, in caso affermativo, sarà indispensabile effettuare l’ulteriore riscontro in merito all’esistenza di un eventuale adempimento successivo dell’obbligo di versamento da parte del beneficiario.
Invece, nell’ipotesi di accertato inadempimento si é dell’avviso che, al di là delle azioni intraprese dall’agente della riscossione, anche l’Amministrazione che ha disposto il pagamento debba provvedere a diffidare il beneficiario affinché soddisfi la pretesa creditoria esposta nelle cartelle di pagamento notificategli e scadute.
Infine, in caso di perdurante inadempienza all’obbligo di pagamento richiesto dall’agente della riscossione, gli uffici riscontranti e i revisori dei conti – nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e delle precisazioni contenute nella circolare n. 44/2006 – provvederanno a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura regionale della magistratura contabile, in conformità delle direttive contenute nell’Indirizzo di coordinamento del 28 febbraio 1998, n. 16, del Procuratore generale della Corte dei conti.
Ad ogni buon conto, non sembra superfluo sottolineare la circostanza che le presenti istruzioni rappresentano soltanto prime modalità attuative della disposizione contenuta nell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Dette istruzioni, quindi, vengono diramate nelle more dell’adozione del previsto regolamento ministeriale, nella consapevolezza che il medesimo regolamento potrebbe contenere anche statuizioni in parte difformi.

Roma, 6 agosto 2007
 ALLEGATO A


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