AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO – RITENUTA DEL 20% SUI COMPENSI EROGATI ALLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
(Ris. Ag. Entrate 15/5/07, n. 99/E)
L’Agenzia delle Entrate precisa le fattispecie in cui trova applicazione la ritenuta d’acconto, ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973, operata sui corrispettivi erogati dal condominio a società di persone o di capitali, nominate amministratori con rappresentanza del condominio medesimo ai sensi dell’art. 1131 c.c.
La ritenuta di cui all’art. 25 D.P.R. n. 600/1973 non deve essere operata sui compensi spettanti:
– alle società di persone commerciali;
– alle società di capitali;
per l’attività di amministratore di condominio, atteso che i redditi conseguiti dalle predette società sono considerati redditi di impresa da qualsiasi fonte provengano.
La ritenuta deve, invece, applicarsi nell’ipotesi in cui il compenso sia corrisposto ad una società tra professionisti (di cui al D.Lgs. n. 96/2001) i cui redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo.
Inoltre va esclusa l’applicazione alla fattispecie in esame della ritenuta d’acconto del 4% ex art. 25-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 introdotto dalla legge n. 296/2006, art. 1 comma 43, in ragione della riconducibilità all’istituto del mandato del rapporto intercorrente tra il condominio ed il suo amministratore (sia esso persona fisica o persona giuridica).
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941