27.01.2007 - lavoro

ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – LIBERO INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI RUMENI E BULGARI PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO NELL’EDILIZIA – PRIMI CHIARIMENTI

ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – LIBERO INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI RUMENI E BULGARI PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO NELL’EDILIZIA – PRIMI CHIARIMENTI ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – LIBERO INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI RUMENI E BULGARI PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO NELL’EDILIZIA – PRIMI CHIARIMENTI

Con le circolari n. 2 e n. 3, rispettivamente del 28 dicembre 2006 e del 3 gennaio 2007, emanate congiuntamente dai Ministeri degli Interni e della Solidarietà Sociale sono state impartite le prime istruzioni operative conseguenti all’ingresso nell’Unione Europea della Romania e della Bulgaria a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Dal tale data per i cittadini rumeni e bulgari si applica la normativa prevista dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, Testo Unico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, e non trova più applicazione per tali cittadini la normativa in materia di immigrazione di stranieri c.d. extracomunitari, contenuta nel D.Lgs. n. 286/1998.
I Ministeri con le richiamate circolari hanno precisato che vi è un immediata apertura del mercato del lavoro per i cittadini rumeni e bulgari che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, tra gli altri, nel settore edile.
Pertanto dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro del settore edile che intendano assumere lavoratori subordinati di tali nazionalità dovranno rispettare i soli adempimenti previsti per l’assunzione dei cittadini italiani effettuando le ordinarie comunicazioni ai centri per l’impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali, nonché alla Cassa Edile competente.
I cittadini neocomunitari, ai sensi del D.P.R. n. 54/2002, sono, invece, tenuti a richiedere la carta di soggiorno, per i soggiorni di durata superiore a tre mesi. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno deve essere presentata, entro tre mesi dall’ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l’interessato si trova, direttamente o tramite gli uffici postali abilitati, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell’interno. Alla domanda tra gli altri documenti deve essere allegata per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro.
La carta di soggiorno è rilasciata entro centoventi giorni dalla richiesta. L’interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio italiano, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all’anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno.
Conseguentemente all’entrata nell’Unione europea dei due richiamati paesi, non è più necessario per  tali cittadini richiedere il ricongiungimento familiare per i propri congiunti.
Infine è stato sottolineato che è privo di limitazioni il lavoro autonomo.


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