17.10.2007 - ambiente

ALBO GESTORI AMBIENTALI – CHIARIMENTI PER LE IMPRESE ISCRITTE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

ALBO GESTORI AMBIENTALI – CHIARIMENTI PER LE IMPRESE ISCRITTE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Nota Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 1555/ALBO/Pres del 27/7/07)
Le imprese iscritte alle categorie 2 e 3 dell’Albo gestori ambientali debbono conferire i relativi rifiuti solo agli impianti che effettuano operazioni di recupero autorizzati secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006.
Lo ha affermato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali – con la nota n. 1555/ALBO/Pres del 27 luglio 2007, a seguito di numerosi quesiti ricevuti.
Non vale infatti per le imprese iscritte secondo le procedure semplificate – ossia mediante la comunicazione di inizio attività di cui all’art. 212 comma 18 del Codice dell’ambiente – la stessa facoltà prevista invece in caso di iscrizione secondo la procedura ordinaria (art. 212 comma 20), vale a dire la possibilità di conferire i rifiuti agli impianti autorizzati sia in procedura ordinaria che semplificata.
Al contrario poichè la norma nulla dice per le imprese che hanno usufruito della particolare procedura semplificata ai fini dell’iscrizione all’Albo – di cui all’art. 212 comma 18 del Codice dell’ambiente – esse sono obbligate a conferire i rifiuti trasportati solo agli a impianti che svolgono le operazioni di recupero di cui agli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006.
Al riguardo, si ricorda che debbono iscriversi alle categorie 2 e 3 dell’Albo le imprese che effettuano:
–   raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi del DM 5 febbraio 1998 ed avviati alle operazioni di recupero in base all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 (categoria 2);
–   raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi del DM 12 giugno 2002, n.161 ed avviati alle operazioni di recupero in base all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 (categoria 3).


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