“AGEVOLAZIONI “”PRIMA CASA”” – ACQUISTO DI APPARTAMENTI CONTIGUI”
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – ACQUISTO DI APPARTAMENTI CONTIGUI (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 14/5/07, n. 10981)
In caso di compravendita concernente più unità abitative contigue, che risultano essere separate ed autonome, per la fruizione delle agevolazioni c.d. «prima casa» occorre che sia dimostrata concretamente la destinazione degli appartamenti ad un unico alloggio abitativo.
Le agevolazioni per la «prima casa» di cui all’art. 1, comma 6, legge n. 168/1982, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Pertanto, il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici (a condizione che l’alloggio così complessivamente realizzato rientri – per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche di cui all’art. 13, legge n. 408/1949 – nella tipologia degli alloggi «non di lusso»).
Tuttavia, nel caso di specie, la compravendita concerne più unità abitative che risultano separate ed autonome, per le quali non sono state allegate risultanze circa la concreta destinazione ad un unico alloggio abitativo.
La Corte di Cassazione conferma così la sentenza della CTR Lombardia che – stante la revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 118/1985 (motivata sul presupposto che si tratta di più unità immobiliari) – ribadiva la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in relazione alla vendita degli appartamenti.
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