08.11.2006 - tributi

VERSAMENTI F24 ON LINE – ULTERIORI CHIARIMENTI

VERSAMENTI F24 ON LINE – ULTERIORI CHIARIMENTI VERSAMENTI F24 ON LINE – ULTERIORI CHIARIMENTI
(Circolare Ag. Entrate 29/9/06, n.30/E)
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 29/9/06, n.30/E ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 49, D.L. n. 223/006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006).
La norma ha stabilito – dal 1° ottobre 2006 – l’obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali. I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo.
Si ricorda, in via preliminare, che soggetti che devono effettuare i versamenti in via telematica  possono farlo:
– direttamente (mediante il servizio Entratel o Fisconline, ovvero ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, nonché utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia);
– tramite gli intermediari abilitati a Entratel che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software F24 cumulativo, ovvero che si avvalgono dei servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.

Gruppi societari
Le società appartenenti a gruppi societari possono essere incaricate della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al gruppo. Esse non hanno però le caratteristiche per essere ricomprese nel novero degli intermediari che possono aderire alla convenzione F24 cumulativo.
Pertanto, finché non sarà individuata una soluzione che legittimi tali società ad eseguire i versamenti per conto delle altre società del gruppo mediante il servizio Entratel, i versamenti telematici di queste ultime dovranno essere eseguiti o direttamente da ciascuna società – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia – ovvero ricorrendo al CBI.

Esito dei versamenti
L’Agenzia fornisce, per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, tre ricevute telematiche:
– di conferma di avvenuta accettazione del file da parte del sistema;
– di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi;
– recante l’esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o da Poste Italiane.
L’intermediario abilitato è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica, nonché delle relative ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Per i versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006, le comunicazioni postali, consistenti nell’invio di copia del modello F24 inviato telematicamente e correttamente addebitato, sono sostituite da un estratto conto semestrale che rendiconterà tutti gli F24 presentati nel periodo, purché andati a buon fine.

Annullamento di un pagamento telematico
È imminente l’ampliamento dell’intervallo temporale (il quintultimo giorno precedente la data dell’addebito indicata nel F24) entro il quale è possibile richiedere l’annullamento dei versamenti telematici inviati dagli intermediari via Entratel, sino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza. Dal 2007 tale opportunità sarà estesa anche ai singoli contribuenti che operano direttamente per via telematica.

Casi particolari
– i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni possono procedere presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli. I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS potranno essere ancora effettuati con modalità non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l’istituto previdenziale;
– i contribuenti che – alla data del 1° ottobre 2006 – avevano iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali utilizzando il modello F24 cartaceo, possono continuare a effettuare i versamenti seguendo la stessa modalità;
– i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione possono utilizzare il modello F24 cartaceo;
– i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita – per cause oggettive (protestati, curatori fallimentari, etc.) – la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale possono utilizzare il modello F24 cartaceo ovvero rivolgersi a un intermediario che aderisce al CBI;
– è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius;
– non sono assoggettati all’obbligo di versamento telematico i produttori agricoli, titolari di partita IVA, che hanno realizzato un volume di affari non superiore a 2.582,28 euro (o 7.746,85 euro se operano in comuni montani), esonerati dagli obblighi IVA ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
– i soggetti che hanno cessato l’attività e chiuso la relativa partita IVA possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all’ormai cessata attività, con modalità non telematiche;
– in caso di affitto d’azienda da parte di imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.


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