TRASPORTI – BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE – CONSUMI 2005
TRASPORTI – BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE – CONSUMI 2005 TRASPORTI – BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE – CONSUMI 2005
(Nota Ag. Dogane 14/2/06, n. prot. 545/V)
L’Agenzia delle Dogane precisa gli adempimenti da porre in essere per la fruizione della misura agevolativa prevista dall’art. 1, comma 10, D.L. n. 16/2005 (consistente nel rimborso dell’incremento dell’accisa relativa al gasolio ad uso carburazione a decorrere dal 22 febbraio 2005), a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
In base al disposto dell’art. 1, comma 9, D.L. n. 16/2005 (recante «Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica»), a partire dal 22 febbraio 2005 l’aliquota dell’accisa afferente il gasolio ad uso carburazione è stata incrementata da euro 403,21391 per mille litri ad euro 413,00 per mille litri.
Il successivo comma 10 ha, inoltre, stabilito che l’incremento dell’accisa relativa al gasolio usato come carburante venga rimborsato nei confronti degli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate che potranno, quindi, usufruire del rimborso della differenza tra le due aliquote sopra indicate, pari ad euro 9,78609 per mille litri, rispetto ai consumi di gasolio ad uso carburazione effettuati a partire dal 22 febbraio 2005.
Per ottenere il rimborso della quota corrispondente all’incremento dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per autotrazione, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti presentano apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, entro il 30 giugno 2006.
L’entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l’importo del beneficio fruibile, pari ad euro 9,78609 per mille litri, per il totale dei litri di gasolio consumati. Si sottolinea, a tale proposito, che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2007.
Si precisa infine che – per la fruizione dell’agevolazione con modello F24 – deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
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