SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 235/2003 – FORMAZIONE ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI – APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DEI CORSI
SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 235/2003 – FORMAZIONE ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI – APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DEI CORSI
Il comma 6 dell’art. 36-quater e il comma 2 dell’art. 36 quinquies del D. Lgs n.626/94, così come modificato dal D. Lgs. n. 235/03, prevedono che gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e i lavoratori che utilizzano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ricevano un’adeguata formazione.
Lo stesso D. Lgs. prevede che i soggetti formatori nonchè la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei costi di formazione siano individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni (cfr. Not. n. 7/2005).
Nella seduta del 26 gennaio 2006 la Conferenza Stato-Regioni ha definito quanto sopra. Si rammenta che coloro che, al 19 luglio 2005, già svolgevano le attività di cui trattasi da più di due anni (tre anni se preposti) hanno tempo fino al 19 luglio 2007 per frequentare i corsi. Di seguito si illustrano i principali punti dell’accordo.
Soggetti formatori
Oltre alle Regioni e Province autonome (direttamente o tramite strutture accreditate), il Ministero del Lavoro e l’ISPESL, i corsi possono essere organizzati anche
– dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di genio civile;
– dagli Organismi paritetici (C.P.T) istituiti nel settore dell’edilizia;
– dalle Scuole Edili.
Per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi i corsi possono essere organizzati anche dal Corpo dei Vigili del Fuoco e dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine.
Caratteristiche dei docenti
È richiesta esperienza formativa documentata almeno biennale in materia di sicurezza per la parte teorica dei corsi e esperienza professionale specifica documentata almeno biennale per la parte pratica.
Organizzazione dei corsi
Per ogni corso:
– dovrà essere individuato un responsabile;
– dovrà essere tenuto un registro di presenze dei partecipanti;
– il numero massimo di partecipanti non dovrà superare i 30 nel caso dei corsi per ponteggiatori e di 20 nel caso dei corsi per gli addetti ai sistemi a fune;
– per le attività pratiche il rapporto istruttori-allievi deve essere non inferiore a 1/5 nel caso dei ponteggi e non inferiore a 1/4 nel caso delle funi (il testo allegato contiene un refuso);
– è ammesso un numero massimo di assenze non superiore al 10% del monte orario complessivo.
Durata, articolazione e metodologia didattica
Nel rimandare ai contenuti dell’accordo si segnala che la durata complessiva del corso per ponteggiatori è fissata in 28 ore (di cui la metà per il modulo pratico) e che quella per gli addetti ai sistemi a funi è fissata in 12 ore per la parte teorica e in 20 ore per ciascuno dei corsi pratici dedicati, rispettivamente, ai lavori in siti naturali o artificiali e all’attività lavorativa su albero.
Valutazione e certificazione
La valutazione avverrà sulla base di questionari a risposta multipla per la parte teorica e sarà integrata con una prova pratica.
Aggiornamento
La durata del corso di aggiornamento quadriennale per ponteggiatori è fissata in 4 ore e quella del corso quinquennale per addetti al lavoro su funi in 8 ore.
Preposti ai lavori su funi
Per tali soggetti è previsto un’ulteriore modulo formativo della durata di 8 ore e un corso di aggiornamento quinquennale di 4 ore.
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