SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. 195/2003 – ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI
SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. 195/2003 – ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI
L’ Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni sui corsi per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è stato pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37 ed è stato oggetto di commento nel Not. n. 3/2006 segnalando che alcuni punti dell’Accordo non erano chiaramente interpretabili.
Nella riunione dello scorso 5 ottobre 2006 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un ulteriore documento che fornisce alcuni chiarimenti e provvede alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nel provvedimento originario.
In particolare le linee interpretative:
– ribadiscono che sulla materia sarà avviata una sperimentazione che, se necessario, porterà a adeguamenti dell’Accordo (vedi premessa e punto 2.7);
– indicano nella data del 14.02.07 il termine ultimo per attuare le procedure che consentono l’avvio dei corsi formativi ma non indicano il termine entro il quale i corsi dovranno essere completati: è presumibile che su tale aspetto il Ministro e/o la stessa Conferenza Stato-Regioni forniscano un ulteriore chiarimento che sarà nostra cura sollecitare (punto 1.1);
– escludono la possibilità di far ricorso alla Formazione a Distanza per i moduli A, B e C ed, implicitamente, confermano la possibilità di ricorrere alla FAD per i corsi di aggiornamento (punto 2.2), per cui restano validi i corsi on-line organizzati dalla CNCPT e dal Formedil;
– confermano l’obbligo di frequenza al modulo C per coloro che sono in possesso delle lauree in Ingegneria della sicurezza e protezione, Scienza della Sicurezza e protezione, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (punto 2.3);
– stabiliscono che le verifiche intermedie rientrano nell’orario complessivo dei moduli mentre la verifica finale è da intendersi al di fuori del monte ore complessivo (punto 2.4);
– confermano la validità e propedeuticità del modulo A per tutti i settori lavorativi e per tutti i successivi moduli (punto 2.4.1);
– chiariscono che il modulo B non è propedeutico al modulo C, che la sua validità è quinquennale (dopo 5 anni scatta l’obbligo di aggiornamento), che il modulo B va frequentato per ogni settore nel quale si intenda operare come RSPP o ASPP (eventuali accorpamenti saranno oggetto di sperimentazione) (punto 2.4.2.);
– ribadiscono che il modulo C vale per qualsiasi settore (punto 2.4.3.);
– stabiliscono che gli attestati rilasciati da CPT, Enti Scuola e Organizzazioni datoriali e dei lavoratori siano emessi direttamente da tali organismi che trasmetteranno, solo per opportuna conoscenza, i verbali delle valutazioni finali alle Regioni territorialmente competenti (punto 2.5);
– chiariscono, per coloro che possono fruire dall’esonero della frequenza del modulo B, che l’obbligo di aggiornamento decorre dal 14.02.07 e che deve essere completato entro il 14.02.12 purchè, entro il 14.02.08 sia stato svolto almeno il 20% del monte ore complessivo; inoltre, per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione prima della data di pubblicazione dell’accordo, vengono fissate le condizioni per il riconoscimento della validità di tali corsi (punto 2.6);
– fissano alla data di conseguimento delle lauree speciali già citate e alla conclusione del modulo B la decorrenza del quinquennio entro il quale deve essere attuato l’aggiornamento; ribadiscono che i soggetti abilitati all’aggiornamento sono gli stessi abilitati alla tenuta dei corsi di cui ai moduli A, B e C; definiscono le regole per l’accorpamento dei corsi di aggiornamento per i vari settori e indicano che le ore di aggiornamento possono essere ripartite nel quinquennio (punto 3);
– danno indicazioni per soggetti formatori diversi da CPT, Enti Scuola, Organizzazioni datoriali (punti 4,. 4.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.2.2);
– correggono alcuni errori sulle tabelle A4 e A5 e stabiliscono che per calcolare l’esperienza lavorativa pregressa si deve far riferimento alla data del 14.02.06.
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