22.03.2006 - tecnica

NUOVA SCADENZA DEL NULLA OSTA PROVVISORIO ANTINCENDI

NUOVA SCADENZA DEL NULLA OSTA PROVVISORIO ANTINCENDI NUOVA SCADENZA DEL NULLA OSTA PROVVISORIO ANTINCENDI

Con il decreto 29 dicembre 2005 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1° febbraio 2006 – recante “Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”, il Ministero dell’Interno ha fissato al 31 maggio 2009 la data entro cui i soggetti interessati dovranno presentare domanda al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per il rilascio del certificato definitivo.
Dal 1° giugno 2009 non sarà più riconosciuta la validità dei primi permessi.
Le disposizioni previste dal decreto interessano i titolari delle attività sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi (tra le complessive 97 elencate dal DM 16/02/1982) per il cui adeguamento non è stata imposta alcuna scadenza definitiva: la maggior parte degli impianti industriali, autorimesse con oltre 9 posti auto, e locali per le caldaie centralizzate alimentate a metano. Le suddette attività dovranno adeguarsi alla normativa e conseguire il certificato definitivo di prevenzione incendi.
Per le autorimesse e gli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, il decreto 29/12/2005 stabilisce che gli adeguamenti devono essere effettuati rispettivamente secondo il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, ed il decreto 12 aprile 1996.

Si rammenta che il nullaosta antincendio è stato introdotto dall’articolo 2 della legge n. 818 del 7 dicembre 1984. Si trattava di una autorizzazione provvisoria che concedeva ai soggetti tre anni di tempo per l’adeguamento alle disposizioni delle legge n. 966 del 26 luglio del 1965.
Nel corso degli anni alcuni decreti hanno dettato regole precise per molte attività, ma per altre è stata semplicemente prorogata la validità del nullaosta provvisorio.

Il nuovo decreto conferisce validità provvisoria soltanto alla dichiarazione da presentare secondo quanto stabilito dall’art 3, al comma 5, del decreto 12/01/1998 n.37. Si tratta di una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale il titolare dell’attività attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Tale dichiarazione avrà validità soltanto nel periodo d’attesa del sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco, che deve avvenire entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni.

Il rilascio del certificato di prevenzione incendi definitivo avviene entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo.


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