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30.01.2006 - tributi

FINANZIARIA 2006 – PROROGA DELLA DETRAZIONE FISCALE SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO E AUMENTO DAL 36% AL 41%

(Legge 23/12/2005, n.266)

La legge finanziaria, al comma 121 dell’unico articolo che la compone, ha prorogato a tutto il 2006 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è, peraltro, previsto l’innalzamento dal 36 al 41 per cento della percentuale delle spese sostenute ammessa in detrazione dall’Irpef.
Non è stata, invece, prorogata la possibilità di applicare l’aliquota Iva del 10 per cento sui lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31, lettera a) e b), della legge n.457/78 (oggi articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 380/2001), che tornano, pertanto, a essere assoggettati all’aliquota ordinaria del 20 per cento.
Va però ricordato che alcuni tipi di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stabilmente assoggettati all’aliquota Iva del 10 per cento, essendo esplicitamente indicati nella tabella A, parte III, del Dpr n. 633/1972, ai numeri 127-duodecies e 127-quaterdecies.
Si tratta, in particolare:
– dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, lettera b), della legge n.457/78 (oggi articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr n. 380/2001), se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica;
– dei lavori di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, lettere c) e d), della legge n.457/78 (oggi articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr n. 380/2001);
– degli interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, di cui all’articolo 31, lettera e), della legge n.457/78 (oggi articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr n. 380/2001).

Acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati
La finanziaria 2006 proroga anche l’agevolazione che consente all’acquirente o assegnatario di un immobile facente parte di un edificio interamente sottoposto a lavori di restauro o risanamento conservativo, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da imprese di costruzione, di fruire di una detrazione dall’Irpef, pari al 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario del 25% del prezzo di vendita o assegnazione risultante dall’atto.
L’importo su cui calcolare la detrazione spettante non può in ogni caso superare i 48mila euro.
Condizione essenziale per fruire dell’agevolazione è che il rogito mediante il quale avviene la cessione o assegnazione venga stipulato entro il 30 giugno 2007.
Il decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, ha stabilito che per fruire dell’agevolazione non occorre far fronte a tutti gli adempimenti burocratici richiesti nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia; non è, pertanto, previsto, tra l’altro, l’invio della comunicazione, preventiva all’inizio dei lavori, al centro operativo di Pescara, né l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario.

 


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