DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING IMMOBILIARE
DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING IMMOBILIARE DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING IMMOBILIARE
(Legge 2/12/2005, n.248 di conversione del DL n.203/05)
La legge 248/2005 apporta modifiche alle regole di deducibilità dei canoni per i contratti di leasing che hanno per oggetto tra l’altro beni immobili, previste dall’art.102, comma 7 del TUIR – DPR 917/1986 – art.5-ter.
In particolare, l’art.102, comma 7, del TUIR, prima dell’intervento delle nuove disposizioni, prevedeva la deducibilità dei canoni di leasing aventi ad oggetto beni immobili, a condizione che la durata dei contratti non fosse inferiore a otto anni.
Con l’art.5-ter, aggiunto in sede di conversione del D.L. 203/2005, viene ora esteso al leasing immobiliare il criterio di deducibilità dei canoni già previsto relativamente ai contratti di leasing mobiliare, ossia la metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, a norma del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, con il vincolo ulteriore che il medesimo contratto di leasing immobiliare abbia una durata minima che varia tra gli otto anni e i quindici anni.
In altri termini, si ipotizzi che il bene immobile oggetto di un contratto di leasing, abbia un coefficiente di ammortamento pari al 3%, corrispondente ad una vita utile fiscale pari a più di 33 anni, per il quale la metà del periodo di ammortamento è, quindi, pari a 17 anni (periodo superiore rispetto ai 15 anni previsti dalla norma).
In questo caso, la deducibilità dei canoni di leasing è ora consentita, a condizione che il contratto di leasing sia stato stipulato per un periodo minimo di 15 anni (limite massimo di durata minima del contratto), non occorrendo pertanto che sia stipulato per un periodo superiore, pari alla metà esatta del periodo di ammortamento.
Le nuove disposizioni hanno efficacia per i contratti stipulati a decorrere dal 2 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge 248/2005).
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