27.07.2006 - tributi

DECRETO LEGGE 223/2006 “MANOVRA-BIS” – MISURE FISCALI PER GLI IMMOBILI

DECRETO LEGGE 223/2006 “MANOVRA-BIS” – MISURE FISCALI PER GLI IMMOBILI DECRETO LEGGE 223/2006 “MANOVRA-BIS” – MISURE FISCALI PER GLI IMMOBILI
(DL n. 223 del 4/7/2006)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 2006, è stato pubblicato il Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spese pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», che contiene una serie di misure riguardanti direttamente il settore immobiliare, di seguito elencate.

1. abrogazione delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili in attuazione dei piani urbanistici particolareggiati (cd “1%”);
2. esenzione da IVA e applicazione dell’imposta di registro per:
a. tutti i trasferimenti di fabbricati, o porzioni, ad eccezione di quelli effettuati dalle imprese costruttrici, o da quelle che hanno eseguito interventi incisivi di recupero sugli stessi, prima che siano decorsi 5 anni dall’ultimazione dei lavori,
b. tutte le locazioni immobiliari;
3. responsabilità dell’appaltatore per i versamenti IVA dovuti dal subappaltatore;
4. responsabilità solidale dell’appaltatore per le ritenute fiscali, previdenziali e contributive sui redditi da lavoro dipendente operate dal subappaltatore;
5. eliminazione della limitazione all’accertamento in caso di pagamento dell’IVA calcolata su base catastale nelle compravendite di immobili;
6. definizione di “area edificabile”, ai fini di tutti i tributi;
7. esclusione dell’ammortamento per le aree su cui insiste un fabbricato strumentale o pertinenziali allo stesso;
8. obbligo di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera per l’esecuzione di interventi di recupero agevolati ai fini della detrazione del “41%”;
9. modifiche alle regole di determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
10. revisione delle modalità di accertamento con gli Studi di Settore;
11. tassazione IRPEF delle plusvalenze realizzate con la vendita di immobili acquistati per donazione da meno di 5 anni;
12. obbligo, in sede di acquisto di immobili, di indicare nel rogito il corrispettivo pattuito;
13. obbligo di indicare le modalità di pagamento del corrispettivo;
14. modifiche al credito d’imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero.

1. Abrogazione dell’ “1%” (art.36, c. 15)
Viene prevista l’abrogazione della norma, in vigore dal 1° gennaio 2001, che prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro all’1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) per i trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) compresi in piani urbanistici particolareggiati, a condizione che entro i 5 anni successivi fossero stati utilizzati edificatoriamente (norma introdotta dall’art.33, comma 3, legge 388/2000).
L’abrogazione ha efficacia per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto).
La soppressione dell’agevolazione contrasta con la necessità di pervenire alla neutralità fiscale dei passaggi intermedi degli immobili, rimandando il prelievo tributario alla fase ultima di immissione sul mercato del “prodotto finito”.

2. Esenzione IVA per compravendite e affitti di immobili (art.35, c. 8-10)
2.1 Cessione di fabbricati
Modificando il Testo Unico dell’IVA (DPR 633/1972, in particolare l’art.10, comma 1, n.8 e 8-bis), il decreto dispone l’esenzione da IVA, con contestuale applicazione dell’imposta di registro, per tutti i trasferimenti di fabbricati, o loro porzioni (abitative e non), ad eccezione delle cessioni effettuate:
§ da imprese costruttrici, o che vi hanno eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica);
§ entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero.
Prima di questa modifica, le cessioni di fabbricati non abitativi (es. uffici, negozi, capannoni ecc.) effettuate da imprese (soggetti IVA) scontavano sempre l’applicazione dell’IVA (aliquota del 20%). Diversamente, per le abitazioni, l’IVA era applicata (aliquota del 4% per la “prima casa”, del 10% per le abitazioni non di lusso, o del 20% per quelle di lusso) se cedente era l’impresa che l’aveva costruita, o che aveva eseguito interventi di recupero incisivo, oppure società di compravendita immobiliare.
Le modifiche introdotte hanno, in sostanza:
§ prodotto l’estensione dell’esenzione IVA per i trasferimenti di tutti i tipi di fabbricati (anche non abitativi) e per le cessioni effettuate dalle società di compravendita immobiliare;
§ posto la condizione, per l’assoggettamento ad IVA, dei 5 anni per le imprese costruttrici o che abbiano eseguito gli interventi di recupero.
Si evidenzia, inoltre, che qualora la cessione esente da IVA sia effettuata in favore di imprese che hanno per oggetto dell’attività la rivendita di immobili, si applica l’imposta di registro con l’aliquota dell’1%, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari che intende trasferire l’immobile in oggetto entro 3 anni (art. 1, della Tariffa allegata al DPR 131/1986).

2.2 Locazione di fabbricati
Anche per quanto riguarda le locazioni di fabbricati (abitativi e non), viene prevista in ogni caso l’esenzione da IVA e la contestuale applicazione dell’imposta di registro (aliquota del 2%).
Prima di questa modifica, le locazioni di fabbricati strumentali (es. uffici, negozi ecc) poste in essere da imprese erano comunque assoggettate ad IVA (aliquota del 20%), mentre, per le abitazioni, l’IVA (aliquota del 10%) era applicabile solo se la locazione era posta in essere dalle imprese che le avevano costruite per la vendita (“beni merce”).
Le modifiche introdotte estendono il regime di esenzione da IVA e, quindi, l’applicazione dell’imposta di registro, a tutti i tipi di locazione, a prescindere dalla tipologia dell’immobile e dalle caratteristiche del locatore.

2.3 Leasing di fabbricati
Allo stesso modo, anche i contratti di leasing vengono inclusi nel regime di esenzione da IVA, ma, a differenza delle locazioni non finanziarie, sono assoggettati ad imposta di registro in misura fissa (168 euro), ai sensi dell’art.40, comma 1, secondo periodo del D.P.R. 131/1986, così come modificato dall’art.35, comma 10, del decreto legge in esame.

2.4 Rettifica della detrazione
Il medesimo decreto, inoltre prevede (art.35, comma 9) che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, l’imposta dovuta per effetto della rettifica alla detrazione IVA (ai sensi dell’art.19-bis2, commi 3 e 8, del DPR 633/1972), sia versata, anche mediante compensazione, in tre rate annuali, la prima delle quali entro il 27 dicembre 2006.
In caso di mancato versamento di ogni singola rata, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (ai sensi dell’art.13, del D.Lgs. 471/1997).
In sostanza, nell’ipotesi in cui il fabbricato sia stato concesso in locazione con IVA da meno di dieci anni, occorre ricalcolare il diritto alla detrazione IVA per le annualità mancanti alla scadenza del decennio (es. se è locato con IVA da 8 anni e i successivi 2 anni con registro, 2/10 dell’IVA relativa alla costruzione o acquisto del fabbricato diventa indetraibile).
Con le stesse modalità occorre procedere, per i fabbricati costruiti o ristrutturati da imprese di costruzioni da più di 5 anni, nonchè in ordine all’IVA detratta sui lavori di recupero degli stessi fabbricati.
L’assoggettamento ad imposta di registro comporta la sostanziale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di area, materiali e servizi, relativi agli interventi di costruzione e recupero, con aggravio dei costi di produzione.
Lo stesso vale anche per le locazioni, prima soggette ad IVA e per le cessioni di fabbricati fatte da imprese edili dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
In sostanza, fermo restando che le cessioni di fabbricati rimangono soggette ad IVA se effettuate da imprese di costruzioni, il termine dei 5 anni potrebbe colpire le imprese, proprio in periodi di difficoltà di mercato.

3. Responsabilità dell’appaltatore per versamenti IVA del subappaltatore (art.35, c. 5-6)
L’appaltatore diventa responsabile dei versamenti IVA dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di manodopera nel settore dell’edilizia.
In particolare, viene introdotto il meccanismo del “reverse charge”, in base al quale il versamento dell’IVA non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall’appaltatore, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al versamento dell’imposta.
In pratica:
§ il subappaltatore fattura i lavori all’appaltatore senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta;
§ l’appaltatore integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro dei corrispettivi (di cui all’art.24 del DPR 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato DPR 633/1972).
L’entrata in vigore della disposizione è comunque subordinata all’approvazione della stessa da parte dell’Unione Europea.
Non sembra sussistano dei problemi in relazione ai nuovi adempimenti. L’unico effetto è il rallentamento dei rimborsi IVA in capo al subappaltatore.

4. Responsabilità solidale dell’appaltatore per ritenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente operate dal subappaltatore (art.35, c. 28-34)
Viene introdotta la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute IRPEF e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono comunque eccedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
La responsabilità solidale viene però meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore, relativi all’opera o il servizio affidatogli, sono stati correttamente eseguiti da quest’ultimo.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo sino all’esibizione della documentazione da parte del subappaltatore.
Il committente, inoltre, prima di effettuare il pagamento all’appaltatore, deve richiedere e farsi esibire la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte dell’appaltatore stesso. L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, se gli adempimenti connessi all’opera o al servizio oggetto dell’appalto non siano stati adempiuti dall’appaltatore o dagli eventuali subappaltatori.
Tali disposizioni si applicano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ed interessano le imprese (soggetti IVA), nonchè, in ogni caso, le società (soggetti IRES), lo Stato e gli Enti pubblici.

5. Eliminazione della limitazione all’accertamento in caso di pagamento dell’IVA sulla base del valore catastale nelle compravendite di immobili (art.35, c. 2- 4)
Viene abrogata la disposizione (prevista dall’art.15, D.L. 41/1995, convertito nella legge 85/1995), in base alla quale, per le cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C soggette ad IVA, gli Uffici non potevano procedere alla rettifica del corrispettivo dichiarato nell’atto, se lo stesso fosse indicato in misura non inferiore al valore catastale (rendita, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali variabili a seconda della tipologia degli immobili).
Al riguardo, si evidenzia che tale disposizione non derogava comunque al principio generale, sancito dal DPR 633/1972, per cui la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo contrattuale, ma, come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione 62/E del 29 aprile 1996, la stessa era volta solo ad «individuare situazioni che suggeriscono l’opportunità di eseguire controlli da cui possano emergere elementi concreti che gli Uffici IVA possono utilizzare per l’esercizio dei poteri di accertamento».
Allo stesso modo, viene stabilita la possibilità di procede alla rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte sul reddito, nell’ipotesi in cui venga accertato che il valore di trasferimento di beni immobili si discosti dal valore normale degli stessi, intendendosi per tale il prezzo, o corrispettivo, mediamente praticato per beni della stessa specie (art.14 del D.P.R. 633/1972).
In sostanza, viene del tutto eliminato il principio che comportava, di fatto, l’attestazione del corrispettivo contrattuale esposto in fattura in misura pari al valore catastale, confermando che, in ogni caso, per le cessioni soggette ad IVA la base imponibile è il prezzo di vendita.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui questo sia inferiore al valore normale del bene (prezzo mediamente praticato per le vendite di immobili similari) vengono aumentati i poteri di accertamento, sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito.

6. Definizione di “area edificabile” ai fini di tutti i tributi (art.36, c. 2)
Viene fornita la definizione di “area edificabile”, valevole per tutti i tributi: imposte sul reddito (IRPEF/IRES), IVA, Imposta di registro e ICI.
In particolare, un’area è da considerarsi fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG) adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi.
La norma definisce l’area come edificabile con la semplice adozione del piano regolatore generale e, quindi, anche senza l’approvazione della legge regionale. Ciò comporta, di fatto, l’aumento del prelievo, dovendo pagare tutte le imposte sul valore venale in comune commercio del terreno, pur non potendo lo stesso essere edificato per la mancanza degli strumenti attuatvi.

7. Esclusione dell’ammortamento per le aree su cui insiste un fabbricato strumentale (art.36, c. 7-8)
Viene introdotto il principio della non ammortizzabilità, ai fini fiscali (con la conseguente indeducibilità delle quote di ammortamento), delle aree occupate dai fabbricati strumentali. La disposizione vuole uniformare i principi fiscali a quelli civilistici (di redazione del bilancio), per i quali è già prevista la separata indicazione contabile del valore del fabbricato da quello del terreno.
In pratica, dal valore complessivo dell’immobile strumentale deve essere scorporato quello dell’area su cui lo stesso insiste, o comunque pertinenziale, e può essere oggetto di ammortamento solo il fabbricato.
In particolare, il costo delle aree è quantificato in misura pari al maggiore tra:
§ valore esposto in bilancio
§ e quello corrispondente al 20% del valore del fabbricato o 30% se fabbricato industriale.
La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge).

8. Detrazione IRPEF del 41%: obbligo di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera (art.35, c. 19-20)
La norma prevede che, ai fini della detrazione IRPEF del 41% per il recupero dei fabbricati abitativi, debba essere indicato separatamente in fattura il costo della manodopera relativa all’intervento.
La disposizione si applica per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge).
Si tratta di un adempimento che potrebbe comportare difficoltà per le imprese, costrette a distinguere in fattura il valore dei materiali da quello della manodopera, comunque desumibile dalla contabilità dell’impresa.

9. Modifiche alle regole di determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art.36, c. 20-21)
Viene previsto che, ai fini della determinazione del valore delle rimanenze finali di opere e servizi di durata superiore ad un anno, non può più essere operata la riduzione per rischio contrattuale del 2% (elevata al 4%, se trattasi di opera eseguita all’estero da soggetti non residenti).
Prima della modifica, l’art.93, comma 3, del TUIR – D.P.R. 917/1986 (abrogato dal D.L. 223/2006) prevedeva che la valutazione delle opere di durata ultrannuale in corso di realizzazione al termine dell’esercizio, fatta in base ai corrispettivi pattuiti, poteva essere ridotta in misura non superiore al 2%, a giudizio del contribuente, per tener conto del rischio contrattuale.
Tale facoltà è stata abrogata, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2006.
La norma comporta un anticipo del pagamento delle imposte su parte del valore delle rimanenze (2%) che veniva tassato solo all’atto dell’ultimazione della prestazione.

10. Revisione delle modalità di accertamento con gli Studi di Settore (art.37, c. 2-3)
Viene prevista, per i soggetti in contabilità ordinaria (come la maggior parte delle imprese associate), la possibilità di subire accertamenti tramite gli Studi di Settore, qualora anche solo per un periodo d’imposta i ricavi dichiarati siano inferiori a quelli stimati dagli stessi Studi.
Prima, invece, per i medesimi soggetti, l’accertamento da Studi di Settore era applicato quando i ricavi dichiarati risultavano inferiori a quelli stimati per due periodi d’imposta su tre consecutivi.
La modifica ha efficacia dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (quindi, già dal periodo d’imposta 2005, per il quale il termine di presentazione delle dichiarazioni scade il prossimo 31 luglio, se effettuata tramite banca o posta, o il prossimo 31 ottobre, se effettuata in via telematica).
Con la stessa decorrenza, inoltre, vengono abrogati gli indici di natura economica finanziaria e patrimoniale, introdotti dalla legge 311/2004 ed individuati dal Provvedimento ministeriale 18 gennaio 2006.
Per il primo periodo d’imposta di applicazione, è possibile procedere, entro le stesse date di presentazione delle dichiarazioni (Unico 2006, per il periodo d’imposta 2005), all’adeguamento dei ricavi dichiarati a quelli stimati dagli Studi.
La norma comporta la necessità, per le imprese con ricavi non superiori a 5.164.569 euro, di adeguare i ricavi dichiarati a quelli stimati dagli Studi anche per un singolo periodo d’imposta, al fine di evitare possibili accertamenti.

11. Tassazione IRPEF delle plusvalenze realizzate con la vendita di immobili acquistati per donazione da meno di 5 anni (art.37, c. 38-39)
È introdotta la tassazione IRPEF (con aliquota marginale propria del cedente) delle plusvalenze realizzate dalla vendita di fabbricati ricevuti per donazione, quando effettuata entro cinque anni, decorrenti dalla data di acquisto da parte del donante.
La plusvalenza tassabile è, in questo caso, data dalla differenza tra corrispettivo di cessione e prezzo di acquisto o costo di costruzione sostenuto dal donante.
Prima di tale modifica, la cessione di fabbricati acquistati per donazione non generava plusvalenze tassabili.
La norma non riguarda i redditi d’impresa, ma le plusvalenze immobiliari realizzati da privati che, comunque, fruiscono della tassazione favorevole del 12,50%, introdotta, dal 1° gennaio 2006, dall’art.1, comma 496, della legge 266/2005.

12. Obbligo di indicare nel rogito il corrispettivo pattuito (art.35, c. 21 e 23)
La Finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha introdotto il principio in base al quale l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, in caso di compravendita di abitazioni e relative pertinenze tra persone fisiche non esercenti attività commerciale, possono applicarsi comunque sul valore catastale dell’immobile, a prescindere dal prezzo di cessione dichiarato nel rogito.
Con tale disposizione viene, in sostanza, prevista la possibilità di dichiarare nel rogito il prezzo di vendita effettivo dell’abitazione, senza che lo stesso assuma rilevanza ai fini fiscali, in quanto l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicheranno comunque sul valore catastale delle medesime abitazioni cedute (rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di 120, o di 110 se l’immobile costituisce una “prima casa” per il soggetto acquirente).
Deve comunque trattarsi di cessione:
• realizzata tra persone fisiche non esercenti attività commerciale (sono escluse le compravendite tra imprese e tra privati e imprese);
• avente ad oggetto fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (sono quindi esclusi, ad esempio, i negozi, gli uffici e gli edifici industriali).
In ogni caso, l’applicazione di questo principio non è automatica, ma subordinata alla richiesta dell’acquirente resa al notaio rogante.
Il decreto integra tale disciplina, prevedendo comunque l’obbligo di indicare, nel rogito, il corrispettivo pattuito ed un’ulteriore riduzione degli oneri notarili dal 20% al 30%.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione delle imposte sull’intero importo del corrispettivo, con una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.
La disposizione si applica agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 6 luglio 2006 (secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto).

13. Obbligo di indicazione delle modalità di pagamento in sede di acquisto di immobili (art.35, c. 22-23)
All’atto di cessione di immobili, anche se assoggettato ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, recante:
§ indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo;
§ dichiarazione di essersi avvalse di un mediatore con indicazione della relativa spesa sostenuta e delle modalità di pagamento della stessa, più indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare.
In caso di incompleta o mendace indicazione di tali dati, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.
La disposizione si applica agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 6 luglio 2006 (secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto).

14. Modifiche al credito d’imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero (art.36, c. 30)
Viene stabilito che il credito d’imposta riconosciuto relativamente al reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero è commisurato, non all’ammontare delle imposte pagate all’estero, ma alla quota parte corrispondente alla retribuzione convenzionale che, in Italia, concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Con riserva di ulteriori comunicazioni in ordine all’iter parlamentare del disegno di legge di conversione, si evidenzia che l’ANCE ha già intrapreso le più opportune iniziative sul piano politico, per evitare l’aumento dei costi di produzione ma soprattutto per contrastare gli effetti estremamente pesanti sul sistema delle imprese che talune di queste norme comportano.

Cessione
Impresa cedente

Tipologia di fabbricato

Entro i 5 anni dall’ultimazione

Oltre i 5 anni dall’ultimazione

Impresa che lo ha costruito

TUTTI

IVA (*):
§   4% per la “prima casa”
§  10% per le abitazioni non di lusso ed edifici assimilati
§  20% per altri tipi di fabbricati
Imposta di Registro ed imposte ipotecarie e catastali:
§  7% imposta di registro e 3% imposta ipotecaria e catastale

Impresa che lo ha ristrutturato
(art. 31, lett. c, d ed e della legge 457/1978)
IVA (*):
§   4% per la “prima casa”
§  10% per le abitazioni non di lusso ed edifici assimilati
§  20% per altri tipi di fabbricati

Imposta di Registro ed imposte ipotecarie e catastali:
§  7% imposta di registro e 3% imposta ipotecaria e catastale

Tutte le altre imprese
Imposta di Registro ed imposte ipotecarie e catastali:
§  7% imposta di registro e 3% imposta ipotecaria e catastale
Imposta di Registro ed imposte ipotecarie e catastali:
§  7% imposta di registro e 3% imposta ipotecaria e catastale

(*) L’Imposta di Registro e le Imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (504 euro complessivi)
Locazione

Impresa Locatrice

Tipologia di fabbricato

Regime IVA

Imposta di Registro (*)

Tutte

TUTTI

Esenzione

2%

(*) L’imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro, nel caso di contratti di locazione finanziaria.


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