APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – CHIARIMENTI
APPLICAZIONE APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI -CHIARIMENTI
Differenti disposizioni sul tema delle norme tecniche nelle costruzioni, tra cui Ordinanze di Protezione Civile, due decreti legge e un decreto del Ministero delle Infrastrutture, ha reso di non facile interpretazione il quadro della normativa tecnica applicabile alle costruzioni.
Si ritiene quindi utile tracciare un quadro riassuntivo dei provvedimenti emanati, evidenziando le disposizioni già applicabili.
E’ entrato in vigore il 23 ottobre u.s. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Norme tecniche per le costruzioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005.
Sempre il 23 ottobre ha avuto termine l’ultima proroga dell’entrata in vigore dell’Ordinanza di Protezione Civile 3274/03 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
In base all’art. 5 comma 2 bis del Decreto Legge 136/2004, così come modificato dal D.L. 115/2005, per 18 mesi a partire dal 23 ottobre ha inizio un periodo transitorio durante il quale, in alternativa alle norme tecniche di cui al D.M. 14 settembre 2005, può essere adoperata la normativa tecnica previgente, ovvero i decreti attuativi della Legge 1086/71 e della Legge 64/74.
Gli allegati n. 2, 3 e 4 all’ordinanza 3274, contenenti norme tecniche di progettazione, essendo stati di fatto assorbiti nel D.M. 14 settembre quali possibili norme di riferimento da applicare, seguono il periodo transitorio di 18 mesi del decreto stesso.
Pertanto, dopo il 23 ottobre, si deve ritenere entrata in vigore la nuova classificazione sismica di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza 3274/03, così come recepita dalle singole regioni.
Per le norme tecniche di progettazione, invece, per ulteriori 18 mesi sarà possibile fare riferimento ai decreti attuativi della Legge 1086/71 e 64/74 senza applicare il D.M. 14 settembre 2005 e, di conseguenza, anche le norme di cui agli allegati 2, 3 e 4 dell’Ordinanza 3274/03.
Altro aspetto che ha suscitato dubbi è legato all’applicazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/01 relativamente alle procedure da adottare per gli edifici in corso di costruzione ricadenti in zone di nuova classificazione sismica.
In tal caso, infatti, l’art. 104 prevede l’obbligo della denuncia, entro 15 giorni, delle costruzioni in corso al competente Ufficio Tecnico della Regione.
Detto Ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, deve accertare la conformità del progetto alla mutata situazione normativa, nonché l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione di un possibile sisma.
Considerando i numerosi cambiamenti di classificazione sismica contenuti nell’allegato 1 all’Ordinanza 3274, l’applicazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/01 comporterebbe ripercussioni sull’attività edilizia sia per i tempi richiesti per la verifica da parte degli Uffici Regionali sia per gli esiti stessi della verifica.
L’argomento è stato oggetto di richiesta di chiarimento rivolta al Ministero delle Infrastrutture che, nel preannunziare la riformulazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/01 per renderlo coerente all’evoluzione normativa avvenuta, ha ribadito che le disposizioni di cui all’art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione sia successiva all’entrata in vigore del decreto Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dopo il 23 ottobre 2005.
Tale interpretazione origina dal fatto che l’Ordinanza 3274/2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica all’art. 2. comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire facendo riferimento alla classificazione sismica previgente, e quindi non a quella contenuta nell’allegato 1 all’Ordinanza stessa, fino all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche.
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