APPALTI PUBBLICI – E’ FATTO DIVIETO ALL’AMMINISTRAZIONE DI CORREGGERE O MODIFICARE IL CONTENUTO DELL’OFFERTA DURANTE IL PROCEDIMENTO DI GARA
APPALTI PUBBLICI – E’ FATTO DIVIETO ALL’AMMINISTRAZIONE DI CORREGGERE O MODIFICARE IL CONTENUTO DELL’OFFERTA DURANTE IL PROCEDIMENTO DI GARA
APPALTI PUBBLICI – E’ FATTO DIVIETO ALL’AMMINISTRAZIONE DI CORREGGERE O MODIFICARE IL CONTENUTO DELL’OFFERTA DURANTE IL PROCEDIMENTO DI GARA
(Consiglio di Stato, Sez. VI,17/05/2006, n. 2884)
Il contenuto dell’offerta non può essere modificato nel corso della gara, né a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante, né in conseguenza di operazioni interpretative dell’amministrazione, volte a riscontrare la reale volontà dell’offerente. Ove questo principio non trovasse applicazione, l’andamento delle gare risulterebbe caratterizzato da incertezze, tali da turbare il buon andamento dell’azione amministrativa. Illegittimamente l’amministrazione, a seguito delle giustificazioni, nel corso della gara ridefinisce il contenuto dell’offerta sulla base di calcoli che non comportano una semplice verifica numerica , ma conducono a rideterminare il contenuto stesso dell’offerta e l’importo posto a base dell’aggiudicazione. In altri termini, quando in sede di gara l’offerta economica contiene dati numerici talmente elevati da risultare presumibili conseguenze di sottostanti errori di calcolo (irrilevanti per il capitolato), non può l’amministrazione discostarsi dai medesimi dati numerici, sulla base di una operazione ricostruttiva dei possibili calcoli effettuati dall’offerente: se l’errore vi è stato, non può che risponderne l’offerente stesso.
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