26.05.2006 - tributi

AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO

AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO

La legge Finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha previsto, fra l’altro, una serie di agevolazioni a favore delle imprese di autotrasporto e più precisamente:

A) Recupero delle somme versate al Servizio sanitario nazionale
Il comma 103 della legge Finanziaria 2006 ha concesso la possibilità di recuperare le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale, nel periodo d’imposta 2005, contestualmente ai premi di assicurazione per la responsabilità civile dovuta per i veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva del Consiglio 1 ottobre 1991, n.91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992.
Nella sostanza viene riconosciuta all’impresa di autotrasporto la possibilità di utilizzare in compensazione, per i versamenti di imposte e/o contributi, le somme pagate a titolo di contributo al SSN contestualmente ai premi assicurativi.
La norma prevede espressamente che la somma recuperabile non possa essere superiore a 300 euro per ogni veicolo e concerne unicamente le somme corrisposte nel 2005.
L’agevolazione spetta esclusivamente per i veicoli omologati ai sensi della direttiva n.91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992. Si tratta di veicoli che garantiscono una limitata emissione di ossido di carbonio, di idrocarburi, di ossido di azoto e di particolato nei quantitativi massimi indicati nel citato decreto.
Una interpretazione letterale della norma («veicoli omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B,…») porterebbe a concedere l’agevolazione solo in relazione ai veicoli omologati ai sensi della citata direttiva, in sostanza solo ai motori con le caratteristiche di emissione definite Euro 2.
Si ritiene che, in considerazione anche dell’accordo sottoscritto fra le organizzazioni dell’ auto trasporto ed il Governo da cui hanno tratto origine le norme inserite nella Finanziaria per il 2006, l’agevolazione spetti, oltre che ai veicoli i cui limiti di emissione di sostanze inquinanti rientrano nei valori previsti per i motori classificabili Euro 2, a maggior ragione, anche a quelli che presentano un minor impatto ambientale quali i motori Euro 3 e 4.
L’agevolazione è riconosciuta ai veicoli (aventi le caratteristiche sopraindicate) adibiti, recita specificatamente la norma, al «trasporto merci»: in considerazione del generico rimando al trasporto merci, si ritiene possano beneficiare dell’ agevolazione sia i veicoli adibiti a trasporto merci in conto terzi che in conto proprio.
La norma prevede espressamente che l’importo utilizzato in compensazione non concorra alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Con risoluzione 12 gennaio 2006, n. 8/E l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 6789, denominato «credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992 – (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103)» per l’utilizzo del credito in argomento.
In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere indicato nella colonna «Anno di riferimento» l’anno in cui è effettuata la compensazione, espresso nella forma «AAAA».

B) Rimborso dell’accisa sul gasolio
Con decorrenza 1 gennaio 2006, il comma 112 della legge in commento provvede ad abrogare la lett. e) dell’art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con la quale era stata riconosciuta la restituzione dell’incremento di accisa, applicata al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate.
Sempre in materia di agevolazioni a favore degli autotrasportatori, è opportuno, però, ricordare che, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel corso dell’anno 2005, è ancora possibile usufruire del rimborso dell’ accisa, nei confronti dei soggetti esercenti attività di autotrasporto con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.
L’agevolazione è stata, infatti, introdotta dall’arto 1, comma 10, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e può essere fruita mediante istanza da presentare secondo le modalità previste dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.
A tal riguardo si ricorda che, con nota dell’Agenzia delle dogane prot. n. 545 del 14 febbraio 2006, sono stati forniti chiarimenti in merito al rimborso dell’accisa.
Il rimborso spetta in relazione ai consumi di gasolio ad uso carburante effettuati a partire dal 22 febbraio 2005 (entrata in vigore del D.L. n. 16/2005) e sino al 31 dicembre del medesimo anno.
Per gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, i consumi devono essere comprovati unicamente dalle fatture di acquisto.
Il rimborso è quantificato nella misura di euro 9,78609 per mille litri, e va moltiplicato per il totale dei litri di gasolio consumati nel periodo di riferimento.
Per fruire del beneficio, i soggetti sopraindicati devono presentare, entro il 30 giugno 2006, apposita dichiarazione agli Uffici dell’ Agenzia territorialmente competenti (Uffici tecnici di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito), con le modalità stabilite nel D.P.R. n. 277/2000.
Si ricorda che le imprese che scelgono di utilizzare il credito in compensazione possono fruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto, indicando, sul modello di pagamento F24, il codice tributo 6740.
L’eventuale eccedenza di credito non compensata entro la fine dell’anno solare deve essere richiesta a rimborso, con apposita istanza, agli Uffici dell’ Agenzia delle dogane territorialmente competenti, entro il 30 giugno 2007.


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