11.03.2005 - trasporti

TRASPORTI – BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO DI AUTOTRAZIONE

TRASPORTI – BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO DI AUTOTRAZIONE TRASPORTI – BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO DI AUTOTRAZIONE
(Agenzia Dogane, Nota 14/1/05)

L’Agenzia delle Dogane è intervenuta ad illustrare i benefici fiscali concessi dalla Finanziaria 2005 relativi all’accisa afferente il gasolio per autotrazione (art. 1, commi 515-517, legge n. 311/2004).
Per quanto concerne il beneficio della “carbon tax”, ossia la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di autotrasporto di merci con autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, per ottenere la restituzione della quota di accisa corrispondente alla riduzione stessa, gli autotrasportatori devono presentare apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti entro il 30 giugno 2005.
L’entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l’importo originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per il totale dei litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato ottenuto in euro.
Per quanto riguarda la riduzione dell’aliquota d’accisa afferente il gasolio per uso autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di autotrasporto di merci con autoveicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie degli esercenti l’attività di trasporto di persone, la misura della riduzione, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2004, è pari ad euro 33,21391 per mille litri di gasolio.
Per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato, occorre presentare apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, entro il 30 giugno 2005.
In entrambi i casi, gli autotrasportatori possono fruire del beneficio in compensazione entro l’anno solare in cui il credito è sorto.
Per le eventuali eccedenze, deve essere presentata agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2006.
I consumi di gasolio possono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione delle agevolazioni con Mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: 6730 e 6740.
Coloro che abbiano diritto ad entrambe le agevolazioni possono beneficiare della riduzione dell’aliquota d’accisa nella misura massima di euro 16,03656 per mille litri in considerazione del limite inderogabile fissato per l’ammontare complessivo dei benefici fiscali (euro 33,21391 per mille litri).


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