11.03.2005 - tributi

STUDI DI SETTORE – NOVITÀ

STUDI DI SETTORE – NOVITÀ STUDI DI SETTORE – NOVITÀ

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche alla disciplina degli studi di settore, introdotte dalla legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n.311) che saranno successivamente oggetto di pronunciamento ufficiale da parte della stessa Amministrazione.
In particolare, in tema di:

Applicazione degli Studi per i soggetti in contabilità ordinaria (comma 409)
La legge 311/2004, modificando l’art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.146 estende ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo (come la maggior parte delle imprese associate) l’accertamento sulla base degli Studi di Settore, quando in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l’ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli Studi di Settore risulta superiore all’ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
A partire dai controlli da effettuarsi per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, tale misura, già operante per i contribuenti in contabilità ordinaria per effetto di opzione, troverà quindi applicazione estesa per tutti gli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria.
Nei confronti degli stessi, in ogni caso, saranno effettuati accertamenti sulla base degli Studi di Settore, anche quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
A questo proposito, l’Agenzia ha precisato che per i contribuenti in contabilità ordinaria per obbligo è esclusa la possibilità di procedere ad accertamenti, con il criterio della non congruità di due periodi d’imposta su tre, con riguardo a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2004.
Ciò nonostante, ai fini di un eventuale accertamento relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è possibile operare una verifica, tenendo conto di una situazione di non congruità per due periodi d’imposta su tre, a partire dal periodo d’imposta 2002.

Adeguamento oneroso agli Studi
(comma 411)
Fermo restando l’adeguamento gratuito (senza sanzioni), in sede di dichiarazione, per i periodi di imposta in cui trova applicazione per la prima volta lo Studio di Settore o la sua revisione, il comma 411 dell’art.1 della legge finanziaria 2005 ha previsto che l’adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi alle risultanze degli Studi di Settore comporti l’applicazione di una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza fra i ricavi presunti dallo Studio e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione non risulta dovuta se la differenza (tra ricavi stimati e ricavi delle scritture contabili) non è superiore al 10%.
L’Agenzia delle Entrate conferma, in tal ambito, che:
– la nuova norma procedurale, estendendo l’adeguamento alle risultanze degli studi anche ai fini IRAP, è entrata in vigore il 1° gennaio 2005 e trova applicazione a partire dalle prossime dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2004, indifferentemente per tutti i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore;
– la maggiorazione del 3% sarà dovuta da tutti i contribuenti che applicano gli studi di settore, ad eccezione di quelli per i quali lo studio di settore si applica per la prima volta ovvero per i quali lo studio si applica in conseguenza della revisione del medesimo.


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