SICUREZZA IMPIANTI E TITOLO V DEL T.U. PER L’URBANISTICA D.P.R. 380/2001 – RINVIO AL 1/7/2006
SICUREZZA IMPIANTI E TITOLO V DEL T SICUREZZA IMPIANTI E TITOLO V DEL T.U. PER L’URBANISTICA D.P.R. 380/2001 – RINVIO AL 1/7/2006
La Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005 pubblica la legge 26 luglio 2005, n. 148, di conversione del decreto-legge n. 86 del 27 maggio 2005 – in vigore dal 30 luglio 2005 – che all’articolo 5-bis, comma 2, prevede che le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006”.
Conseguentemente, entreranno in vigore soltanto il prossimo anno gli articoli contenuti del capo V della parte II del T.U., in particolare:
– gli articoli 107 e 108, che riguardano alcuni aspetti dell’attuale sistema di qualificazione disciplinato dal D.P.R. n. 34/2000, e successive modificazioni, vale a dire la qualificazione nelle categorie impiantistiche, individuate dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in alcune categorie di opere generali ed in numerose categorie di opere specializzate di cui all’allegato A dello stesso D.P.R.;
– l’articolo 109, comma 2, che istituisce presso le Camere di commercio l’Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per la istallazione, trasformazione e manutenzione degli impianti.
Ne consegue che anche il termine per l’attivazione dell’Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio di attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 107 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, inizialmente fissato al 1 luglio 2005, viene prorogato di un ulteriore anno, sempre con l’esclusione degli edifici scolastici.
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