23.03.2005 - tecnica

RIEPILOGO NORMATIVA SUI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

RIEPILOGO NORMATIVA SUI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI RIEPILOGO NORMATIVA SUI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

In relazione alla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici e sulla sua applicabilità, si ritiene opportuno fare il punto sulla situazione, riassumendo gli aspetti certi, quelli purtroppo ancora incerti, le iniziative prese nel tempo dall’ANCE e i risultati ottenuti.
1. Il 25 ottobre 1995 è stata emanata la legge n.447 ‘‘Legge quadro sull’inquinamento acustico”, che prevede, tra l’altro:
1.1 la definizione da parte delle Amministrazioni locali della zonizzazione acustica del territorio
1.2 l’emanazione di un decreto che fissi i requisiti acustici passivi degli edifici
1.3 l’emanazione di un decreto che suggerisca i criteri di progettazione ed esecuzione degli edifici per rispondere ai requisiti del punto precedente

2. Il 5 dicembre 1997 è stato emanato il DPCM ‘‘Determinazione dei requisiti acustici passivi  degli edifici”, su iniziativa del Ministero dell’Ambiente che risponde a quanto previsto al punto 1.2, e fissa i requisiti acustici degli edifici destinati a residenza ed altre attività.
I requisiti, differenziati a seconda della destinazione degli edifici, riguardano:
2.1 il potere fonoisolante apparente degli elementi divisori fra ambienti (divisori tra abitazioni, divisori tra abitazioni e vani scala, etc.);
2.2 l’isolamento acustico standardizzato di facciata;
2.3 l’indice del livello di rumore di calpestio normalizzato dei solai;
2.4 il rumore prodotto dagli impianti tecnologici dell’edificio (impianti sanitari, idrici, termici, etc,).
I valori previsti per i requisiti indicati in 2.1, 2.3 e 2.4 sono piuttosto severi, in linea però con quelli adottati in qualche paese europeo più rigoroso in materia.
Per quanto concerne l’isolamento di facciata (punto 2.2), si richiedono valori alti, e ciò indipendentemente dalle caratteristiche sonore dell’ambiente circostante.

3. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture che dovrebbe, secondo la previsione della legge quadro, stabilire i criteri di progettazione e costruzione per attuare le previsioni normative del DCPM (vedi punto 1.3), non è stato emanato, anche se la relativa Commissione è stata a suo tempo nominata e qualche bozza di normativa è circolata.

4. Dal 97 al 99 sono stati svolti dall’ANCE attraverso il CNR ICITE, indagini su un campione di costruzioni edili. Da questa prima indagine è risultato che l’incremento di costo di costruzione per rispondere ai valori del DPCM da parte di una costruzione realizzata con tecniche correnti si aggirerebbe sul 10%.

5.  In questa situazione normativa l’ANCE ha sostenuto in diverse occasioni che il DPCM del 97 non era applicabile, in carenza delle norme tecniche applicative previste dalla legge quadro. Si è cercato di intervenire presso il Ministero delle Infrastrutture, sostenendo la necessità di una valutazione tecnico-economica dei valori imposti dal DPCM, e sottolineando in particolare che i valori indicati per l’isolamento di facciata, in quanto imposti indipendentemente dal livello sonoro circostante, sono contrari a ogni principio tecnico-economico di ingegneria. Si è ottenuto che  l’Assemblea del Consiglio Superiore dei LL.PP., in data 5.10.2001 esaminasse il problema e si esprimesse negativamente rispetto ai contenuti del DPCM ritenendo, tra l’altro, che l’adozione di prescrizioni generalizzate per l’isolamento di facciata non risponda alle esigenze economiche e di benessere abitativo.
L’Ufficio Legislativo del Ministero ha condiviso, con nota del 31.1.2002, il parere del Consiglio Superiore, auspicando un riesame complessivo della normativa in materia di acustica nelle costruzioni.

6. Secondo il parere di esperti legali interpellati dall’ANCE, in conseguenza della riforma dell’art.117 della Costituzione, spetta alle Regioni potestà legislativa in materia di governo del territorio (nel quale si fa rientrare l’edilizia) e a maggior ragione potestà regolamentare. L’emanazione di regolamenti tecnici di attuazione spetterebbe pertanto alle Regioni.
A conferma di ciò molte Regioni hanno emanato norme tecniche in materia di acustica degli edifici, in alcuni casi ribadendo la cogenza dei contenuti del DPCM 5.12.97, in altri dando alle norme tecniche una formulazione più articolata.
In particolare la Regione Lombardia, nella legge regionale n.13 del 2001, prevede, ‘‘un periodo di sperimentazione” allo scopo di rinviare l’applicazione piena del DPCM.

7. È attualmente in corso una sperimentazione commissionata dall’ANCE al CNR – ICT, condotta su un cantiere-tipo di edilizia abitativa, che dovrebbe portare ulteriori elementi di valutazione circa la raggiungibilità dei valori imposti dal DPCM in un intervento basato su buoni criteri correnti di progettazione ed esecuzione, con utilizzazione di tecnologie diffuse nel nostro territorio nazionale.

Non appena i dati di consuntivo della sperimentazione di cui al punto 7 saranno disponibili, l’ANCE se ne avvarrà per tentare di sbloccare la situazione presso i Ministeri competenti, evidenziando la difficoltà di raggiungimento dei valori del DPCM con le tecnologie costruttive correnti, i maggior costi, la incongruità di un valore obbligatorio elevato per l’isolamento di facciata indipendentemente dal livello sonoro previsto all’esterno, la necessità di una revisione completa, razionale ed economicamente sostenibile di tutta la normativa acustica riguardante i requisiti passivi degli edifici.
Nel frattempo  le imprese dovranno cercare di curare l’aspetto acustico, realizzando i valori indicati nella normativa nazionale.
Per i casi di contestazioni riguardanti interventi eseguiti dal 21 febbraio 1998 (data di entrata in vigore del DPCM 5.12.97) ad oggi, che abbiano per oggetto il mancato raggiungimento dei valori del DPCM, si ritiene possano essere di ausilio le autorevoli valutazioni fatte a suo tempo dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (vedi punto 4).


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