23.03.2005 - tributi

REVISIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

REVISIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI REVISIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
(Det. Agenzia Territorio – 16/2/05, G.U. 18/2/05, n. 40)
L’Agenzia del Territorio ha definito le modalità tecniche ed operative per l’applicazione della revisione del classamento catastale delle unità immobiliari di proprietà privata, prevista dall’art. 1, comma 335, legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005).
L’aggiornamento del valore medio di mercato per microzone si effettua calcolando:
– il valore centrale dell’intervallo dei valori indicati nell’osservatorio, con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea a quella del valore medio di mercato individuato ai sensi del citato regolamento ed alla zona territoriale dell’osservatorio corrispondente alla microzona comunale;
– la media dei relativi valori centrali, qualora ad una microzona corrispondano dell’osservatorio.
Sono oggetto di rideterminazione della rendita le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie.
Possono essere oggetto di trattazione le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari interessate:
– da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d’uso, ovvero un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria derivante, di norma, da interventi edilizi di ristrutturazione edilizia nonché da quelli di manutenzione straordinaria, in particolare quando gli stessi abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari, e da quelli di restauro e risanamento conservativo, qualora in particolare abbiano interessato l’intero edificio;
– dagli interventi edilizi di nuova costruzione e non dichiarate in catasto;
– dal rilascio di licenze ad uso commerciale che abbiano comportato modifiche permanenti nella destinazione d’uso, come definita nelle categorie catastali, e che sono iscritte in catasto con categoria non coerente con la destinazione autorizzata;
– dal passaggio dalla categoria delle esenti dalle imposte sugli immobili a quelle delle unità soggette a imposizione, quali quelle adibite ad abitazioni o ad altre destinazioni già funzionali all’esercizio dell’attività produttiva agricola e censite in catasto come fabbricati rurali.
Non sono oggetto di trattazione le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari già censite e oggetto di interventi edilizi che non abbiano comportato una variazione di destinazione d’uso né un incremento del valore e della relativa redditività ordinaria in misura significativa ai fini della variazione del classamento.
I soggetti titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate devono presentare atti di aggiornamento redatti da un professionista abilitato per legge all’Agenzia del territorio, entro novanta giorni dalla notifica di richiesta da parte del comune.
In mancanza di adempimento entro tali termini, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio all’aggiornamento.
I soggetti inadempienti saranno soggetti, oltre al pagamento dei tributi dovuti, delle sanzioni previste e delle spese di notifica, anche degli oneri per l’attività svolta dall’ufficio che saranno determinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio.


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