20.07.2005 - tecnica

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 aprile 2005 che riporta l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
Le disposizioni di prevenzione incendi riguardano la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei seguenti impianti termici di portata termica maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h delle disposizioni precedenti) alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione  centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.
Per quanto riguarda gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e di portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), questi sono soggetti al parere dei Vigili del Fuoco che rilasciano il relativo Certificato di prevenzione incendi.
In base alla normativa previgente non è richiesto alcun adeguamento, anche se si aumenta la portata termica, purchè non si superi il 20% di quella già approvata od autorizzata e purchè realizzata una sola volta. Negli altri casi è richiesto l’adeguamento.
Gli impianti esistenti in possesso del N.O.P. (nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818) devono essere adeguati entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto con l’esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali può essere applicata la previgente normativa.
Gli impianti esistenti di portata termica non superiore a 116 kW, purchè realizzati conformemente alla normativa previgente, non devono essere adeguati, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non superare i 116 kW.
L’allegato al decreto definisce i requisiti tecnici che gli impianti e i locali devono possedere a seconda dello loro destinazione d’uso.
Il provvedimento entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 19 luglio 2005.
Il testo del Decreto e il relativo Allegato sono consultabili sul portale dell’Ance all’indirizzo www.ance.it. all’interno dell’area tematica “Tecnologia, qualità e sicurezza”.


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