PER L’AMMISSIONE ALLA GARA NON PUO’ ESSERE RICHIESTO ALTRO REQUISITO TECNICO OLTRE L’ATTESTATO SOA
PER L’AMMISSIONE ALLA GARA NON PUO’ ESSERE RICHIESTO ALTRO REQUISITO TECNICO OLTRE L’ATTESTATO SOA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA NON PUO’ ESSERE RICHIESTO ALTRO REQUISITO TECNICO OLTRE L’ATTESTATO SOA
(Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 30 dicembre 2004 n. 8292)
L’ENEA, con bando pubblicato nell’agosto 2002, per un importo di Euro 987.000, aveva espletato un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di manutenzione e di modifica degli impianti elettrici e telefonici del Centro ricerche di Frascati.
Per l’ammissione alla gara detto bando aveva previsto, oltre al possesso dell’attestazione SOA per le opere della categoria OS 30, classica III, il possesso dell’autorizzazione per la classifica di I° grado ed i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) dell’allegato n. 13 al D.M. 23 maggio 1992 n. 314 (Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni).
La Commissione di gara essendo incerta sulla legittimità della richiesta di quest’ultimo requisito, in un primo momento, aveva deciso di ammettere alla gara le imprese in possesso di attestazione SOA idonea, ma non anche dell’autorizzazione per la classe di I° grado ex D.M. 314/1992, semprechè le stesse avessero dichiarato di subappaltare tutte le lavorazioni per le quali veniva richiesto il possesso di detta autorizzazione. Successivamente, dopo aver esaminato le offerte, ha ritenuto di verificare nuovamente la documentazione esibita dalle imprese partecipanti, decidendo, ad un nuovo esame del bando, che fosse illegittima l’ammissione dei soggetti privi dell’autorizzazione ex D.M. 314/1992, e conseguentemente ha aggiudicato i lavori.
Nelle more del perfezionamento del contratto, la stazione appaltante ha interpellato l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale, con nota n. 3151 del 22 gennaio 2003, ha affermato che «… tenuto conto che la qualificazione dell’impresa, singola o associata, non può che essere dimostrata dal possesso dell’attestazione di qualificazione, … l’autorizzazione per la classe di I° grado di cui al D.M. n. 314/1992 rappresenta un requisito indispensabile in fase esecutiva ma non un requisito di partecipazione alla gara d’appalto, in quanto non ricompreso fra i requisiti di cui al titolo III del D.P.R. n. 34/2000…». L’Autorità ha concluso che, nella specie, «… pur in presenza della previsione del bando di gara di ritenere i requisiti di cui al D.M. 314/1992 come requisiti di partecipazione alla gara…», spetta alla stazione appaltante di «… valutare se ritenere detta previsione come non apposta ovvero ripetere la gara …».
Sulla scorta delle indicazioni fornite dell’Autorità di vigilanza, l’ENEA ha comunicato all’impresa aggiudicataria l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura di gara.
Il provvedimento adottato dall’Enea e’ stato impugnato dall’impresa aggiudicataria che ne ha chiesto l’annullamento.
Per il giudice amministrativo di primo grado, trattandosi di un appalto bandito successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, ai sensi dell’art. 1 di detto D.P.R., l’attestato SOA costituisce documento necessario e sufficiente a certificare la capacità tecnica e finanziaria dell’impresa partecipante ad una gara ad evidenza pubblica.
Il C.d.S., investito della questione, ha confermato la sentenza di primo grado, stabilendo, in linea con la giurisprudenza formatasi in materia, che la stazione appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni del bando di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a quelle previste nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione, se ciò non risponde a norme di rango pari o superiore e, soprattutto, se contrasta con valori di diritto comunitario indisponibili.
Pertanto, nel caso di specie, la stazione appaltante avendo richiesto nel bando un requisito di qualificazione ulteriore rispetto all’attestato SOA, e costituendo il bando di gara lex specialis vincolante per la stessa amministrazione, correttamente ha annullato l’intera procedura di gara.
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