02.02.2005 - lavori pubblici

PER L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA NECESSITA LA TUTELA DI UNA POSIZIONE SOGGETTIVA

PER L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA NECESSITA LA TUTELA DI UNA POSIZIONE SOGGETTIVA PER L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA NECESSITA LA TUTELA DI UNA POSIZIONE SOGGETTIVA
(Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 2 novembre 2004, n. 7069)

In relazione ad un’istanza rivolta all’Ufficio contratti-appalti di accesso nella forma dell’estrazione di copia dell’intera documentazione progettuale relativa a progetti primi classificati, il responsabile unico del procedimento ha dato l’assenso alla copia delle sole relazioni di progetto, rifiutandosi di fornire copia degli elaborati grafici, in quanto tal elaborati sarebbero documenti riservati in quanto opera dell’ingegno.Successivamente, poi, al momento del rilascio, l’accesso era stato ulteriormente ridotto ai soli tre computi metrico- estimativi dei progetti. La disposizione di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo   generalizzato   sull’Amministrazione,  tant’è che ha successivamente ricollegato siffatto interesse alla esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (cfr. Cons. St., VI Sez., n. 1122/00). Rimane, pertanto, fermo il principio che l’accesso agli atti della Pubblica amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo, deve essere, però, giuridicamente tutelata. E questo in quanto non è possibile che la tutela di una posizione soggettiva venga identificata con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa.


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