MISURE URGENTI IN MATERIA DI GUIDA DEI VEICOLI E PATENTE A PUNTI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI GUIDA DEI VEICOLI E PATENTE A PUNTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GUIDA DEI VEICOLI E PATENTE A PUNTI
(DL 21/09/2005, n. 184)
E’ stato emanato il decreto legge volto ad adeguare alla sentenza della Corte Costituzionale la normativa vigente in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione. All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) dunque sono state apportate le seguenti modifiche:
– la comunicazione della violazione deve essere effettuata a carico del conducente in quanto responsabile; nel caso di mancata identificazione, il proprietario del veicolo, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, deve fornire all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione commessa;
– il proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o giuridica, che omette senza giustificato e documentato motivo, di fornire tali dati è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 250 fino a 1000 euro;
– il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, su istanza dell’interessato, al titolare della patente medesima.
Col presente decreto inoltre vengono mantenuti gli effetti degli esami di revisione già sostenuti , mentre perdono di efficacia i provvedimenti adottati a seguito della perdita totale del punteggio secondo una decurtazione dei punti da riattribuirsi attraverso la modalità descritta.
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