MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ
MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ
(D.L. 35/2005)
Sul Supplemento Ordinario n.91/L alla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2005, è stata pubblicata la legge 14 maggio 2005 n.80 di conversione, con modifiche, del D.L. 14 marzo 2005, n.35 che fa parte dei provvedimenti approntati dal Governo per il rilancio della competitività del sistema economico nazionale.
Si segnala che risultano sostanzialmente confermate, anche a seguito dellintervento della legge di conversione, le disposizioni già contenute nel decreto legge, relative, in particolare, allabrogazione della norma della finanziaria 2005 in materia di determinazione della rendita catastale dei fabbricati industriali ed alla decorrenza della disposizione, anchessa contenuta dalla finanziaria 2005, che ha abolito lobbligo di comunicazione allAutorità di Pubblica Sicurezza dellavvenuta cessione di fabbricati.
Abrogazione del comma 540 dellart.1 della finanziaria 2005 in materia di rendita catastale dei fabbricati industriali
(Art.4, comma 1, lett.d)
Viene abrogato il comma 540 dellart.1, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che, in sostanza, prevedeva che la rendita catastale dei fabbricati industriali dovesse tener conto anche degli elementi costitutivi degli stessi, seppure non stabilmente incorporati al suolo (es. turbine elettriche, ponti mobili ed altre strutture connesse con qualsiasi mezzo di unione a tali fabbricati).
Tale disposizione, incidendo sulla determinazione della rendita catastale, avrebbe comportato un sostanziale incremento dellICI dovuta per i fabbricati strumentali di tipo speciale (categorie del Gruppo catastale D).
Decorrenza dellabolizione della comunicazione allAutorità di Pubblica Sicurezza dellavvenuta cessione di fabbricati
(Art.4, comma 1, lett.b)
Con riferimento alle nuove modalità di comunicazione delle cessioni o locazioni di fabbricati previste dalla finanziaria 2005 (art.1, commi 344-345), in adempimento alle norme in materia di pubblica sicurezza (secondo le quali, dal 1° gennaio 2005, in luogo della comunicazione allAutorità di pubblica sicurezza da effettuarsi entro le 48 ore successive alla cessione o alla locazione dellimmobile, deve essere inoltrata una comunicazione in via telematica allAgenzia delle Entrate, secondo uno specifico modello da approvare con decreto interdirigenziale), viene previsto che, sino a quando non verrà emanato il nuovo modello di comunicazione, restano fermi gli adempimenti precedenti (vigenti sino al 31 dicembre 2004).
Pertanto, sino allapprovazione del nuovo modello, per le cessioni di immobili, anche quelle effettuate dalle imprese di costruzioni, continua a permanere lobbligo di comunicazione allAutorità locale di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive.
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