18.10.2005 - tecnica

MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE


La Gazzetta Ufficiale n.178 del 2 agosto 2005 ha pubblicato il Decreto 12 luglio 2005 del Ministero per le attività produttive contenente l’elenco riepilogativo delle norme armonizzate ai sensi della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione (CPD). È un elenco consistente, dato che sono ben 229 le norme citate, per le quali viene espressamente indicata la data di entrata in vigore (ovvero il momento dal quale è possibile, benché non obbligatorio, marcare CE i prodotti) e la data di fine del periodo di coesistenza (ovvero la data oltre la quale le eventuali disposizioni legislative nazionali in contrasto con la norma armonizzata non hanno più validità).
Sono più di 30 le famiglie di prodotto considerate. Quella con il maggior numero di norme di riferimento è sicuramente quella sugli impianti antincendio, e relativi componenti, con 34 norme armonizzate. Si va dai componenti per sistemi a CO2 (serie UNI EN 12094), ai sistemi per il controllo di fumo e calore (serie UNI EN 12101), ai componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua (serie UNI EN 12259), fino ai sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio (serie UNI EN 54), senza dimenticare la serie UNI EN 671 su naspi e idranti. Un’altra famiglia numerosa è quella sugli isolanti termici (15 norme armonizzate), nell’ambito della quale sono contemplate tutte le principali tipologie di prodotto oggi presenti sul mercato. Altrettante norme sono previste per gli elementi per murature, sia prodotti veri e propri (serie UNI EN 771) sia elementi complementari (serie UNI EN 845), per gli elementi per pavimentazioni (principalmente di calcestruzzo e di pietra naturale) e per i prodotti per gli impianti di raccolta e smaltimento delle acque di scarico (tubi, pozzetti, canalette).Sui geosintetici le norme armonizzate sono 14 e sono articolate per destinazione d’uso (bacini, dighe, canali, ferrovie, ecc.) e per funzione (barriera, controllo erosione, ecc.). Sono invece 10 le norme armonizzate per i prodotti prefabbricati di calcestruzzo (elementi nervati per solai, elementi strutturali lineari, lastre alveolari, pali di fondazione, ecc.), per le canne fumarie, per i prodotti a base di gesso e per i serramenti (porte e finestre) e relativi accessori. Da segnalare infine il pacchetto sul vetro per edilizia (9 norme armonizzate), di imminente entrata in vigore.
Per quanto concerne i termini di entrata in vigore, delle 229 norme citate 178 sono già armonizzate e 109 sono di riferimento obbligatorio per la marcatura CE dei prodotti considerati. Nell’appendice ZA delle norme è previsto che il requisito relativo ad una determinata caratteristica non è applicabile negli Stati Membri nei quali non vi siano regolamenti per tale caratteristica. In questo caso, i fabbricanti che immettono i propri prodotti sul mercato di questi Stati Membri non sono obbligati a determinare né a dichiarare le prestazioni dei propri prodotti relativamente a questa caratteristica, e può essere utilizzata l’opzione “Nessuna prestazione determinata” (NPD) nelle informazioni che accompagnano il marchio CE. A tale proposito sono attese a breve indicazioni dalle Autorità competenti attraverso appositi decreti. Considerato che comunque il possibile ricorso all’opzione NPD (No Performance Determined) è solo una facoltà cui non si è obbligati a ricorrere; in assenza di indicazioni in tal senso andrebbero ritenute applicabili, ai fini della marcatura CE, tutte le caratteristiche essenziali di cui all’appendice ZA.
Il testo del decreto in parola è a disposizione presso gli uffici del Collegio.


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